Art. 97. Conflitto tra organi 1. Il Rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi dell'Ateneo, tranne che per il conflitto tra Dipartimenti, la cui risoluzione compete al Senato accademico. 2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di Ateneo per un periodo superiore a quattro mesi, il Rettore ne dispone con decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita i poteri in via sostitutiva.