(Allegato-art. 97)
                              Art. 97. 
 
                        Conflitto tra organi 
 
    1. Il Rettore risolve con decreto motivato i conflitti tra organi
dell'Ateneo, tranne che per il conflitto  tra  Dipartimenti,  la  cui
risoluzione compete al Senato accademico. 
    2. Nel caso di mancato funzionamento di un organo di  Ateneo  per
un periodo superiore a  quattro  mesi,  il  Rettore  ne  dispone  con
decreto motivato lo scioglimento, indice nuove elezioni e ne esercita
i poteri in via sostitutiva.