Art. 98. Sfiducia e revoca 1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva, diversa da quella di Rettore, puo' essere sfiduciato. 2. La proposta di mozione di sfiducia e' motivata e sottoscritta da almeno la meta' dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia e' discussa, come unico punto all'ordine del giorno, nella prima riunione utile ed e' approvata con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti. 3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina puo' essere adottato un motivato provvedimento di revoca previo ascolto dell'interessato. 4. Nei quarantacinque giorni successivi alla sfiducia o alla revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.