(Allegato-art. 98)
                              Art. 98. 
 
                          Sfiducia e revoca 
 
    1. Chiunque ricopra una carica monocratica elettiva,  diversa  da
quella di Rettore, puo' essere sfiduciato. 
    2. La proposta di mozione di sfiducia e' motivata e  sottoscritta
da almeno la meta' dei componenti dell'organo. La mozione di sfiducia
e' discussa, come unico punto  all'ordine  del  giorno,  nella  prima
riunione utile ed e' approvata con voto segreto a maggioranza dei due
terzi dei componenti. 
    3. Nei confronti di chi ricopre una carica monocratica per nomina
puo' essere adottato  un  motivato  provvedimento  di  revoca  previo
ascolto dell'interessato. 
    4. Nei quarantacinque giorni  successivi  alla  sfiducia  o  alla
revoca si procede a nuove elezioni o a nuova nomina.