Art. 99. Entrata in vigore 1. Le presenti modifiche dello statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari che disciplinano le procedure elettorali attuative delle modifiche statutarie i competenti organi dell'Universita' avviano le procedure volte a garantire la costituzione degli organi di nuova istituzione e per l'elezione o designazione: a) dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lett. a) e b) dello statuto; b) della rappresentanza degli studenti di cui all'art. 38, comma 2, lett. c), dello statuto; c) dei componenti di cui all'art.60, comma 6, dello statuto; d) dei componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 73 dello statuto; e) dei componenti del Consiglio direttivo di cui all'art. 75 dello statuto; f) dei rappresentanti degli allievi della Scuola di cui all'art. 76, comma 1, dello statuto. 3. L'elezione o la designazione dei nuovi componenti di cui alle lett. a) ed e) del comma precedente comporta la decadenza dei componenti in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie. 4. Gli organi monocratici e i componenti degli altri organi collegiali restano in carica fino alla scadenza del loro originario mandato. 5. Nel caso in cui il numero dei Direttori di Dipartimento risulti essere uguale o inferiore ad otto, i Direttori di Dipartimento componenti del Senato sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico dagli stessi Direttori di Dipartimento.