(Allegato-art. 99)
                              Art. 99. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Le presenti modifiche  dello  statuto  entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    2.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari che  disciplinano  le  procedure  elettorali  attuative
delle  modifiche  statutarie  i  competenti  organi  dell'Universita'
avviano le procedure volte a garantire la costituzione  degli  organi
di nuova istituzione e per l'elezione o designazione: 
      a) dei componenti di cui all'art. 53, comma 2, lett.  a)  e  b)
dello statuto; 
      b) della rappresentanza degli  studenti  di  cui  all'art.  38,
comma 2, lett. c), dello statuto; 
      c) dei componenti di cui all'art.60, comma 6, dello statuto; 
      d) dei componenti del Comitato scientifico di cui  all'art.  73
dello statuto; 
      e) dei componenti del Consiglio direttivo di  cui  all'art.  75
dello statuto; 
      f)  dei  rappresentanti  degli  allievi  della  Scuola  di  cui
all'art. 76, comma 1, dello statuto. 
    3. L'elezione o la designazione dei nuovi componenti di cui  alle
lett. a) ed  e)  del  comma  precedente  comporta  la  decadenza  dei
componenti  in  carica  al  momento  dell'entrata  in  vigore   delle
modifiche statutarie. 
    4. Gli organi monocratici  e  i  componenti  degli  altri  organi
collegiali restano in carica fino alla scadenza del  loro  originario
mandato. 
    5. Nel caso in  cui  il  numero  dei  Direttori  di  Dipartimento
risulti  essere  uguale  o  inferiore  ad  otto,   i   Direttori   di
Dipartimento  componenti  del  Senato   sono   eletti   a   scrutinio
maggioritario  in  collegio   unico   dagli   stessi   Direttori   di
Dipartimento.