Art. 5 
 
                    Proroga di termini in materia 
                  di permessi e titoli di soggiorno 
 
  1. All'articolo 3-bis, comma 3. del decreto-legge 7  ottobre  2020,
n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 aprile 2021»; 
    b) le parole da: «alla cessazione» fino  al  termine  del  comma,
sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 3, del
          decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125: 
              «Art.   3-bis   (Proroga   degli   effetti   di    atti
          amministrativi in scadenza). - (Omissis). 
              3.  I  permessi  di  soggiorno  e  i  titoli   di   cui
          all'articolo  103,  commi  2-quater  e   2-quinquies,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  compresi
          quelli aventi scadenza sino al 30 aprile  2021,  conservano
          la loro validita' fino alla medesima data.».