Art. 4 Obbligo del segreto 1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e 6. 2. La violazione dell'obbligo di cui al comma l, nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.