Art. 3 
 
                       Riduzione delle risorse 
                   spettanti al Comune di Longare 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Longare
(VI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo Comune dell'immobile denominato «Fabbricato urbano Ex  Posto
di  Guardia  Costozza»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del
direttore regionale dell'Agenzia del demanio  -  Direzione  regionale
Veneto protocollo n. 2014/18036 del  28  ottobre  2014,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.380,94
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Longare. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  17.083,24,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  n.  3575/2002  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/2002 la somma di euro 2.380,94.