Art. 5 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Valstagna 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valstagna (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Ex Valle denominata Valgadena» e «Fabbricato militare approvvigionamento acqua», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398 del 17 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 1.518,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valstagna. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 10.733,24, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/2002 la somma di euro 1.518,10.