Art. 5 
 
                       Riduzione delle risorse 
                  spettanti al Comune di Valstagna 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune  di  Valstagna
(VI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  comune  degli  immobili  denominati  «Ex  Valle  denominata
Valgadena» e «Fabbricato militare approvvigionamento  acqua»,  meglio
individuati nei provvedimenti del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, protocollo
n. 2014/17360 del 20 ottobre 2014 e protocollo n. 2014/21398  del  17
dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  1.518,10
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Valstagna. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  10.733,24,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  n.  3575/2002  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/2002 la somma di euro 1.518,10.