Art. 2 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita'  prevista  dall'art.  3,  primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2018, come  determinate  dall'art.  1
del presente decreto, sono ulteriormente incrementate,  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19  per  cento  con
decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019  e  dal  1°  gennaio
2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.