Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si
provvede, nel limite massimo complessivo di 243.752,00 euro, a valere
sulle risorse stanziate per l'emergenza. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla  contabilita'
speciale n. 6191 intestata  al  Presidente  della  Regione  Umbria  -
soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
sulla base degli  incarichi  effettivamente  conferiti.  Resta  fermo
quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare  del  Capo
del Dipartimento  della  protezione  civile  del  23  maggio  2020  e
successive modifiche e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 19 marzo 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio