Art. 4 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vigonovo 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Vigonovo
(VE) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile denominato «Terreno ex Casa del  Fascio
di Vigonovo», meglio  individuato  nel  provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot.
n. 2014/12769  del  29  luglio  2014,  a  decorrere  dalla  data  del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  864,25
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Vigonovo. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  6.414,66,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 864,25.