Art. 4 
 
                     Oneri a carico dell'azienda 
 
  1. L'azienda e'  tenuta  ad  aggiornare  le  informazioni  per  gli
operatori sanitari e le  informazioni  per  il  paziente,  contenute,
rispettivamente, negli  allegati  2  e  3,  che  costituiscono  parte
integrante della presente determina. 
  2. In caso di modifiche  della  documentazione,  l'azienda  ne  da'
tempestiva  comunicazione  ad  AIFA,  al  fine  di   concordarne   il
contenuto.