Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOCG «Barbera d'Asti» derivanti delle vendemmie 2019 e 2020, mediante apposita riclassificazione a «Nizza» DOCG, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di produzione e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. 4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2021 Il direttore generale: Gerini