Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2021/2022. 
  Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili  anche  nei  riguardi
delle produzioni di vini  atti  a  diventare  DOCG  «Barbera  d'Asti»
derivanti  delle   vendemmie   2019   e   2020,   mediante   apposita
riclassificazione a  «Nizza»  DOCG,  a  condizione  che  le  relative
partite siano  in  possesso  dei  requisiti  stabiliti  nell'allegato
disciplinare di produzione e che ne sia verificata la rispondenza  da
parte del competente organismo di controllo. 
  4.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza»  di
cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito  internet  del  Ministero  -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 marzo 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini