Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Per i vini a d.o.c.g. «Nizza» le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti- Alessandria. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita', garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale. 2. Per i vini a d.o.c.g. «Nizza» non e' consentita alcuna forma di arricchimento per l'aumento della gradazione. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a: ================================================================= | | | Produzione max di | | | | vino (litri ad | | Vini | Resa (uva/vino) | ettaro) | +=================+=======================+=====================+ | «Nizza» anche | | | |con menzione | | | |riserva | non sup. al 70% | 4.900 | +-----------------+-----------------------+---------------------+ Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4, punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. 4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita'. 5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: ===================================================================== | | | di cui in legno | | | | |(botti di qualsiasi | | | Vini | Durata | dimensione) | Decorrenza | +=============+==============+====================+=================+ | | | | dal 1° gennaio | | | | | dell'anno | | | | | successivo alla | |Nizza |minimo 18 mesi| minimo 6 mesi | vendemmia | +-------------+--------------+--------------------+-----------------+ | | | | dal 1° gennaio | | | | | dell'anno | | | | | successivo alla | |Nizza «vigna»|minimo 18 mesi| minimo 6 mesi | vendemmia | +-------------+--------------+--------------------+-----------------+ | | | | dal 1° gennaio | | | | | dell'anno | | | | | successivo alla | |Nizza riserva|minimo 30 mesi| minimo 12 mesi | vendemmia | +-------------+--------------+--------------------+-----------------+ | | | | dal 1° gennaio | | | | | dell'anno | |Nizza riserva| minimo | | successivo alla | |«vigna» | 30 mesi | minimo 12 mesi | vendemmia | +-------------+--------------+--------------------+-----------------+ E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio. 6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1, la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso. 7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» di cui all'art. 1, possono essere riclassificati con le denominazioni «Barbera d'Asti, «Monferrato» rosso, «Piemonte Barbera» e «Piemonte» rosso, purche' corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.