Art. 4 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Bivongi» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 10 marzo 2021 Il direttore generale: Gerini