Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nei periodi di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'isola, ma non  residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i comuni  dell'isola  dovranno  rilasciare  un
apposito contrassegno per il loro afflusso e circolazione; 
    b) autoambulanze per  servizio  con  foglio  di  accompagnamento,
servizi di polizia, carri  funebri  e  veicoli  trasporto  merci,  di
qualsiasi provenienza sempre  che  non  siano  in  contrasto  con  le
limitazioni alla  circolazione  vigenti  sulle  strade  dell'isola  e
veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad  ospedali,
sulla base di  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  struttura
sanitaria; 
    c) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  rilasciato
da una competente autorita' italiana o estera; 
    d) autoveicoli con targa estera, sempre che  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, purche' residenti all'estero, nonche' autoveicoli  noleggiati
presso aeroporti da persone residenti all'estero; 
    e)  autoveicoli  che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o  Anacapri  e  per  la
durata temporale dei singoli eventi; 
    f) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC,
nonche' veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi.