Art. 3 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. Al prefetto di Napoli  e'  concessa  la  facolta',  in  caso  di
appurata e  reale  necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori
autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di  Capri  e
di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali  autorizzazioni
dovranno avere una durata  non  superiore  alle  quarantotto  ore  di
permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno  dato  luogo  al
rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo  termine
temporale, le amministrazioni comunali,  in  presenza  di  fondati  e
comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per
lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.