LA DIRETTRICE GENERALE 
            delle istituzioni della formazione superiore 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante  il
riordino della disciplina delle scuole  superiori  per  interpreti  e
traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  concernente  la
determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie   e,   in
particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo  alla
classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007  concernente   la
determinazione delle classi di  laurea  adottato  in  esecuzione  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe
di  laurea  in  «Scienze  della  mediazione   linguistica»   di   cui
all'allegato 3  al  decreto  ministeriale  4  agosto  2000  e'  stata
dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi  di  laurea  in
«Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione
tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe
LM94; 
  Visto il decreto ministeriale adottato in data  1°  settembre  1989
con il quale e' stata disposta l'abilitazione della Scuola  superiore
per interpreti e traduttori con sede  in  Roma  via  G.  Alessi  126,
successivamente trasferita in via  Gregorio  VII  126,  a  rilasciare
diplomi di interpreti e traduttori  aventi  valore  legale  ai  sensi
della legge n. 697 del 1986; 
  Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2003 con  il  quale  e'
stato  confermato  il  riconoscimento  della  Scuola  superiore   per
mediatori linguistici «Gregorio VII» con  sede  a  Roma  in  via  via
Gregorio VII n. 126,  abilitata  al  rilascio  di  diplomi  di  studi
superiori per mediatori linguistici aventi  valore  legale  ai  sensi
della legge n. 697 del 1986; 
  Visto il decreto direttoriale del 10 settembre 2009, con  il  quale
la SSML «Gregorio VII» avente sede in Roma  e'  stata  autorizzata  a
trasferire la propria sede da via Gregorio VII n. 126 a Via  Pasquale
Stanislao Mancini n. 2; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  maggio  2018,  n.  59  recante
modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per  il  riordino  della
disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre  1986,  n.  697,
adottato in attuazione dell'art. 17,  comma  96,  lettera  a),  della
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  gennaio  2019,  n.  10  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata
costituita la commissione consultiva e di valutazione con il  compito
di  esprimere  parere  obbligatorio  in  ordine   alle   istanze   di
riconoscimento delle scuole superiori per  mediatori  linguistici  ai
sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale n. 59/2018; 
  Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno
2019, volte a regolare la  presentazione  delle  istanze  di  cui  ai
citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio  2002  e
n. 59 del 3 maggio 2018; 
  Vista l'istanza per l'autorizzazione ad  attivare  corsi  di  studi
superiori  di  secondo  ciclo  di  durata  biennale   per   mediatori
linguistici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7  del  regolamento
adottato con decreto ministeriale 3 maggio  2018,  n.  59  presentata
dall'ente gestore della SSML  «Gregorio  VII»  di  Roma  in  data  21
febbraio 2020, nonche' i successivi adeguamenti; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva  e
di valutazione di cui al verbale della  riunione  telematica  del  21
settembre 2021; 
  Tenuto conto del nulla osta ministeriale per l'avvio dei  corsi  di
secondo ciclo, espresso con nota n. 25450 del 21 settembre 2020; 
  Considerati gli esistenti  contenziosi  amministrativi  attualmente
incardinati e pendenti innanzi al Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio, in merito alla legittimita' del decreto ministeriale n.
59 del 3 maggio 2018, ed ai relativi atti conseguenti e collegati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Scuola superiore per mediatori linguistici  Gregorio  VII  di
Roma e' autorizzata  ad  istituire  e  ad  attivare  corsi  di  studi
superiori per  mediatori  linguistici  di  secondo  ciclo  di  durata
biennale e a rilasciare i relativi titoli. 
  2. I titoli di cui  al  comma  1  sono  equivalenti  ai  soli  fini
professionali  e  concorsuali  inerenti   all'interpretariato,   alla
traduzione e alla mediazione linguistica, ai  diplomi  di  laurea  di
secondo ciclo di durata biennale,  conseguiti  nelle  Universita'  al
termine dei corsi afferenti alle lauree magistrali della classe LM-94
«Traduzione specialistica ed interpretariato».