Art. 2 1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1 si dovranno tenere presso la sede approvata a tal fine, in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini n. 2, e il numero massimo degli allievi autorizzati per tale corso di secondo ciclo e' di novanta studenti per anno, per un numero complessivo di centottanta studenti per l'intera coorte biennale di secondo ciclo. 2. Al fine di garantire l'allineamento allo Spazio europeo dell'istruzione superiore la scuola garantira' quanto espressamente previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018. 3. L'autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto non potra' non tenere conto degli esiti dei contenziosi amministrativi richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le eventuali statuizioni giudiziali potrebbero determinare, se ed in quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2021 La direttrice generale: Gargano