Art. 2 
 
  1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1  si  dovranno
tenere presso la sede approvata a tal fine,  in  Roma,  via  Pasquale
Stanislao Mancini n. 2, e il numero massimo degli allievi autorizzati
per tale corso di secondo ciclo e' di novanta studenti per anno,  per
un numero complessivo di centottanta  studenti  per  l'intera  coorte
biennale di secondo ciclo. 
  2.  Al  fine  di  garantire  l'allineamento  allo  Spazio   europeo
dell'istruzione superiore la scuola garantira'  quanto  espressamente
previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del
3 maggio 2018. 
  3. L'autorizzazione di cui all'art.  1  del  presente  decreto  non
potra' non tenere conto degli esiti  dei  contenziosi  amministrativi
richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le
eventuali statuizioni giudiziali potrebbero  determinare,  se  ed  in
quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 marzo 2021 
 
                                      La direttrice generale: Gargano