IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Vista la direttiva di III livello di questa Direzione  generale  n.
9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB il 12 ottobre  2020
al n. 138, emanata a seguito dell'incarico conferito al dott.  Oreste
Gerini con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
agosto 2020, registrata alla  Corte  dei  conti  al  n.  832  del  10
settembre 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Considerato il regolamento (UE) n. 2021/474 della  Commissione  del
15  marzo  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea (Serie L 99 del 22 marzo 2021) con il quale e' stata iscritta
nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e   delle
indicazioni  geografiche  protette,  la  denominazione   di   origine
protetta  «Pistacchio  di   Raffadali»,   riferita   alla   categoria
«Ortofrutticoli e cereali»; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine protetta  «Pistacchio  di  Raffadali»,
affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazioni  di  origine  protette   «Pistacchio   di   Raffadali»,
registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2021/474 della
Commissione del 15 marzo 2021. 
  I produttori che intendono  porre  in  commercio  la  denominazione
«Pistacchio  di  Raffadali»,   possono   utilizzare,   in   sede   di
presentazione e designazione del prodotto, la suddetta  denominazione
e  la  menzione  «denominazione  di  origine  protetta»  solo   sulle
produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al
rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa  vigente  in
materia. 
 
    Roma, 23 marzo 2021 
 
                                        Il direttore generale: Gerini