Art. 2 Composizione delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. 1. Le commissioni di albo di cui all'art. 1, sono costituite da nove componenti. 2. Ai componenti delle commissioni di albo si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 17, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche.