Art. 2 
 
Composizione delle commissioni di albo  della  Federazione  nazionale
  degli ordini delle professioni infermieristiche. 
 
  1. Le commissioni di albo di cui all'art.  1,  sono  costituite  da
nove componenti. 
  2.  Ai  componenti  delle  commissioni  di  albo  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 8, comma 17, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato  13  settembre  1946,  n.  233  e  successive
modifiche.