Art. 4 Elezione dei componenti delle commissioni di albo della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. 1. I componenti delle commissioni di albo di cui all'art. 1 sono eletti con le procedure e le modalita' individuate dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa. 2. Qualora le commissioni di albo non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 18 dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modifiche, le attribuzioni previste dal comma 16 dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche spettano al Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte tra i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione infermieristica interessata.