Art. 4 
 
Elezione dei componenti delle commissioni di albo  della  Federazione
  nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. 
 
  1. I componenti delle commissioni di albo di cui  all'art.  1  sono
eletti con le procedure e le modalita' individuate  dal  decreto  del
Ministro della salute 15 marzo 2018 citato in premessa. 
  2. Qualora le  commissioni  di  albo  non  vengano  costituite,  in
analogia a quanto previsto dal  comma  18  dell'art.  8  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233 e successive modifiche, le attribuzioni  previste  dal  comma  16
dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
n. 233 del 1946 e successive modifiche spettano al Comitato  centrale
della  Federazione   nazionale   degli   ordini   delle   professioni
infermieristiche, integrato da un componente estratto a sorte  tra  i
presidenti delle commissioni di albo territoriali  della  professione
infermieristica interessata.