IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate dagli ispettori incaricati
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico relative   alla   societa'
cooperativa  sotto  indicata,  nelle  quali  si  evidenzia   che   la
cooperativa non persegue lo scopo mutualistico a causa della gestione
non democratica e personalistica da parte dei legali rappresentanti; 
  Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Vista la nota con la quale e' stato richiesto l'accesso  agli  atti
da parte dell'ente per il tramite dell'avv.  Riccardo  Carlini  dello
studio legale Di Raimondo; 
  Vista la nota con  la  quale l'amministrazione,  in  risposta  alla
suddetta richiesta, ha inviato all'ente la documentazione in  proprio
possesso; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 dicembre 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che in  data  2  febbraio  2021,  presso  l'ufficio  di
segreteria del direttore generale, e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi  dell'art.  9
della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione  nazionale  di
rappresentanza  assistenza,  tutela   e   revisione   del   movimento
cooperativo U.NI.Coop. alla quale il sodalizio  risulta  aderente,  e
che da tale operazione e' risultata l'individuazione  del  nominativo
dell'avv. Sara Agostini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Nuova Trastevere societa' cooperativa» con sede in Roma (codice
fiscale n. 14374451004), e' sciolta per  atto  d'autorita'  ai  sensi
dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.