Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  1. Nel periodo di  cui  all'art.  1  sono  esclusi  dal  divieto  i
seguenti veicoli: 
    a)  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori   appartenenti   ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che,  pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei  ruoli  comunali  della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente  ad
un solo veicolo per nucleo familiare; 
    b) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere  le  strutture
sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida o  il
centro di riabilitazione convenzionato di via Salette,  provvisti  di
certificazione  del  medico  di  base  o  dell'Amministrazione  delle
strutture, limitatamente al giorno della visita prevista; 
    c) veicoli  che  trasportano  persone  con  disabilita',  purche'
muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del  decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  rilasciato
da una competente autorita' italiana o estera; 
    d) veicoli  appartenenti  a  ditte  che  lavorano  sull'isola  di
Procida, nonche'  autoveicoli  che  trasportano  artisti  e  relative
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo  di  interesse
pubblico o anche in forma privata, previa  autorizzazione  rilasciata
di volta in volta dall'Amministrazione comunale; 
    e)  autovetture  trainanti  caravan  o  carrelli  tenda,  nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per  tutto  il
periodo di divieto  di  cui  all'art.  1,  nel  punto  in  cui  hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; 
    f) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari  per  gli
esercizi  commerciali  e  alla  consegna  di  farmaci,  quotidiani  e
periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t,
con operazioni di imbarco e  di  sbarco  da  eseguirsi  nella  fascia
oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45; 
    g) veicoli adibiti al trasporto di cose di  massa  complessiva  a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi',  con  operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  da
eseguirsi nella fascia oraria compresa tra  le  ore  3,00  e  le  ore
11,45; 
    h) veicoli noleggiati  e  condotti  da  persone  che  abbiano  la
propria residenza nel Comune di Procida; 
    i)  autoambulanze,  veicoli  delle  forze  dell'ordine,   veicoli
tecnici delle aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  nell'isola,
carri funebri e veicoli al seguito,  e  autoveicoli  appartenenti  al
servizio ecologico della Citta' Metropolitana; 
    j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad
altre pubbliche amministrazioni, quale regione, citta' metropolitana,
Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC,  della
ASL e veicoli elettrici. 
  2. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita,  i
veicoli di cui al precedente comma 1, lettere a), b) c), d) e), f)  e
g) dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre  apposito
contrassegno per l'intero periodo di permanenza e dovranno  compilare
apposita autodichiarazione, completa in ogni sua  parte,  secondo  la
specifica modulistica disponibile sul sito  internet  del  Comune  di
Procida, che dovra' essere  conservata  all'interno  del  veicolo  ed
esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.