Art. 5 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi  rimossi  dal  demanio  idrico  per  interventi  diretti   ad
eliminare   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono  essere  ceduti,  previo
nulla osta della Provincia autonoma  di  Trento  e  senza  oneri,  al
comune  territorialmente  competente  per  interventi   pubblici   di
ripristino  conseguenti  alla  situazione  generata  dall'evento,  in
deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275.
Previo nulla osta provinciale,  inoltre,  possono  essere  ceduti,  a
compensazione degli oneri di trasporto e di  opere,  ai  realizzatori
degli   interventi   stessi,   oppure   puo'   essere   prevista   la
compensazione, nel rapporto con  gli  appaltatori,  in  relazione  ai
costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali
con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in
relazione ai  costi  delle  attivita'  svolte  per  l'esecuzione  dei
lavori, sulla base dei canoni  demaniali  vigenti.  Per  i  materiali
litoidi asportati, il RUP assicura alla Provincia autonoma di  Trento
la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e
della tipologia del materiale da asportare,  oltre  che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi  volumi.  La  cessione  del  materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche  a  favore  di
enti locali diversi dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a  prevenire
situazioni di pericolo e  per  il  ripristino  dell'officiosita'  dei
corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2017,  n.
120, le quali trovano applicazione ai  siti  che,  al  momento  degli
eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica
ambientale dovuta alla  presenza  di  rifiuti  pericolosi,  idonei  a
modificare la matrice ambientale naturale gia' oggetto di valutazione
dalla competente struttura della Provincia autonoma di Trento  e  dal
Ministero della transizione ecologica. I  litoidi  che  insistono  in
tali siti inquinati possono  essere  ceduti  ai  sensi  del  comma  1
qualora non presentino  concentrazioni  di  inquinanti  superiori  ai
limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo  V
della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. La Provincia autonoma di Trento  o  i  soggetti  attuatori,  ove
necessario,  possono  individuare   appositi   siti   di   stoccaggio
provvisorio  ove  depositare  i  fanghi,  i  detriti  e  i  materiali
derivanti dagli eventi di cui in premessa,  definendo,  d'intesa  con
gli  enti  ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il   loro
successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche
con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 9.