IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio  2021,
con la quale  e'  stato  dichiarato,  per  tre  mesi  dalla  data  di
deliberazione,  lo  stato   di   emergenza   in   conseguenza   delle
precipitazioni nevose verificatesi nei  giorni  4,  5,  6,  27  e  28
dicembre 2020 nel  territorio  dei  comuni  colpiti  della  Provincia
autonoma di Trento di cui all'elenco allegato alla delibera medesima; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in  rassegna  per  gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, la  Provincia  autonoma  di  Trento
provvede  ad  effettuare  le  attivita'   previste   dalla   presente
ordinanza. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, la Provincia  autonoma  di  Trento  puo'  avvalersi  della
collaborazione delle strutture e degli uffici provinciali, comunali e
delle amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato,  nonche'
individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e
le societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli  enti
locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche  direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. La Provincia autonoma di Trento  predispone,  nel  limite  delle
risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. Tale piano  contiene  gli  interventi  e  le
misure prioritari, anche realizzati con procedure di  somma  urgenza,
volti: 
    a) al soccorso e  all'assistenza  della  popolazione  interessata
dagli eventi nonche' alla rimozione delle situazioni di pericolo  per
la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di rete strategiche nonche' a garantire la continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con la  relativa  durata,  con
l'indicazione dell'oggetto della criticita', il comune, la localita',
le  coordinate  geografiche,  nonche'  l'indicazione  del  CUP,   ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione  a
quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  la  Provincia
autonoma di Trento puo' erogare anticipazioni volte a  consentire  il
pronto avvio  degli  interventi.  La  Provincia  autonoma  di  Trento
provvede alla rendicontazione secondo  quanto  disposto  dalla  legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979. 
  6. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  7. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 6, la Provincia  autonoma  di  Trento,  anche  avvalendosi  dei
soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per  le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.