Art. 2 
 
                       Prime misure economiche 
               e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
 
  1. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al
tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle
attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli
eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  la
Provincia autonoma di Trento definisce la stima delle risorse  a  tal
fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla  presente
ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali: 
    per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al
tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione
principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa
degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite
massimo di euro 5.000,00; 
    per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive
sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione
delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro
20.000,00, quale limite massimo  di  contributo  assegnabile  ad  una
singola attivita' economica e produttiva. 
  2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, a  valere  sulle
relative risorse rese disponibili con delibera di  cui  all'art.  24,
comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, la Provincia autonoma
di Trento provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari  secondo
criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri
provvedimenti.