Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  la
Provincia autonoma di Trento e gli eventuali soggetti attuatori dalla
medesima individuati  possono  provvedere,  sulla  base  di  apposita
motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96,
97, 98 e 99; 
    regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8; 
    regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articoli 37,  38,  39,  40,
41, 42 e 119; 
    legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5; 
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191; 
    decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio  2001  n.  380,
articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da
27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94; 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2017,  n.  120
nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE; 
    decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,
articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle
procedure ivi previste; 
    leggi e disposizioni provinciali, anche di natura  organizzativa,
strettamente  connesse  alle  attivita'   previste   dalla   presente
ordinanza, oltre che dai piani urbanistici comunali, dai  regolamenti
edilizi comunali e dai piani  territoriali,  generali  e  di  settore
comunque denominati. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, la Provincia autonoma di Trento ed i  soggetti  attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,  delle  procedure  di
cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 in materia di contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini
per la redazione della perizia giustificativa  di  cui  al  comma  4,
dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di  partecipazione  di
cui al comma 7, dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza
e' derogato il termine di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  10,
dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  3. La Provincia autonoma di Trento ed  i  soggetti  attuatori,  nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,  della
direttiva del Consiglio dei  ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la  realizzazione
degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in
deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50: 
    21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della
relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la
deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti  di
euro 200.000,00 e quella agli articoli  76  e  98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente; 
    63, comma,  2  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma  6,
lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    77, allo scopo di consentire la scelta  dei  commissari  di  gara
anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC; 
    95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di
esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse
non e' inferiore a cinque; 
    31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, anche dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei
subappaltatori di cui al comma 6; 
    106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei
documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, la Provincia autonoma di Trento e  gli  eventuali
soggetti attuatori possono verificare le  offerte  anomale  ai  sensi
dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  richiedendo  le
necessarie spiegazioni per iscritto,  assegnando  al  concorrente  un
termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque
non inferiore a cinque  giorni.  Qualora  l'offerta  risulti  anomala
all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e'
liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per  la  parte  di  opere,
servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.