Art. 4 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 citata in premessa. 2. Tenuto conto delle competenze della Provincia autonoma di Trento, le risorse finanziarie di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono trasferite, con vincolo di destinazione, per gli interventi previsti nel piano approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile al bilancio della Provincia autonoma di Trento, anche a titolo di rimborso di spese gia' sostenute, e gestite sulla base dell'ordinamento provinciale. Le risorse assegnate sono erogate secondo modalita' concordate tra il Dipartimento della protezione civile e la Provincia autonoma di Trento e rendicontate ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 avviene con accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento. 4. Gli interventi sono disposti direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, sulla base del proprio ordinamento. Le deroghe di cui all'art. 3 riferite ad ambiti non di competenza provinciale si applicano anche per le attivita' non inserite nel piano di cui all'art. 1 poste in essere direttamente dalla stessa Provincia autonoma di Trento per la realizzazione delle finalita' della presente ordinanza. 5. In relazione alle peculiarita' dell'ordinamento finanziario statutario, anche con riguardo alla finanza locale, la Provincia autonoma di Trento puo' differire i termini per l'adozione di atti e strumenti a carattere finanziario e di bilancio dei comuni per il tempo strettamente necessario al fine di assicurare, sulla base del proprio ordinamento, un'efficace attuazione della presente ordinanza e comunque non oltre il 26 maggio 2021.