Art. 6 Relazione sullo stato di attuazione del piano 1. La Provincia autonoma di Trento trasmette, entro quindici giorni a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile, una relazione con cadenza bimestrale, inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonche', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.