Art. 6 
 
            Relazione sullo stato di attuazione del piano 
 
  1. La Provincia autonoma di Trento trasmette, entro quindici giorni
a partire dalla data di approvazione del piano  di  cui  all'art.  1,
comma 3, al Dipartimento della protezione civile, una  relazione  con
cadenza bimestrale, inerente le attivita' espletate  ai  sensi  della
presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico  ed
economico del piano, nonche', entro trenta giorni dalla scadenza  del
termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva
sullo stato di attuazione delle stesse.