Art. 2 Ulteriori competenze per l'esercizio delle materie delegate 1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina relativi a enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale. 3. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro e' altresi' delegato a: a) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie; c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.