Art. 2 
 
                         Delega di funzioni 
                   in materia di pari opportunita' 
 
  1.  Il  Ministro  e'  delegato  a   esercitare   le   funzioni   di
programmazione, indirizzo e coordinamento  di  tutte  le  iniziative,
anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti
disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri  nelle  materie
concernenti la promozione  dei  diritti  della  persona,  delle  pari
opportunita' e della parita' di  trattamento,  la  prevenzione  e  la
rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il
coinvolgimento degli enti del Terzo settore  che  svolgono  attivita'
nelle suddette materie. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ad
altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con  questi  ultimi,
il Ministro e' delegato: 
    a) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare l'attuazione delle politiche concernenti  la  materia  dei
diritti e delle pari  opportunita'  di  genere  con  riferimento,  in
particolare, alle aree critiche e agli  obiettivi  individuali  dalla
Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, rispetto  ai
temi della salute, della ricerca, della scuola  e  della  formazione,
dell'ambiente,  del  lavoro,   delle   cariche   elettive   e   della
rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici; 
    b) a promuovere l'adozione di  una  Strategia  nazionale  per  la
parita' di genere,  da  definirsi  e  attuarsi  in  raccordo  con  la
Strategia  europea  per  la  parita'  di   genere   2020-2025   della
Commissione europea e a coordinare le azioni  del  Governo  volte  ad
assicurarne l'attuazione; 
    c) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari  opportunita'
nel settore dell'informazione e della comunicazione; 
    d) a promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne  e
della prevenzione sanitaria; 
    e) in raccordo con i Ministeri competenti, a promuovere le azioni
di Governo volte ad assicurare la  piena  inclusione  delle  bambine,
delle ragazze e delle donne nello studio  e  nella  formazione  nelle
materie scientifiche  e  tecnologiche  (cd.  STEM)  e  a  promuoverne
l'educazione  finanziaria  e   digitale,   anche   contrastando   gli
stereotipi di genere; 
    f) a promuovere e  coordinare  le  azioni  di  Governo  volte  ad
assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di  parita'
e pari opportunita' di genere nel lavoro pubblico  e  privato,  anche
con riferimento ai  temi,  dell'impresa  femminile,  dell'innovazione
organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi  di  vita,  del  divario
retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione  tra  uomini  e
donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito; 
    g) a esercitare le funzioni di competenza  statale  di  cui  agli
articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.
198; 
    h) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19,  lettera
f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,  convertito  in  legge,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
    i) a promuovere e coordinare le azioni  di  Governo  in  tema  di
diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le  azioni
di  Governo  volte  a  prevenire  e  rimuovere  tutte  le  forme   di
discriminazione per cause direttamente o indirettamente  fondate  sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la  religione  o  le  convinzioni
personali, l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita'  di  genere,
anche   promuovendo   rilevazioni   statistiche   in    materia    di
discriminazioni; 
    l)  a  promuovere   e   coordinare   le   attivita'   finalizzate
all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari
opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt; 
    m) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali
e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in
materia di pari  opportunita'  e  non  discriminazione,  compresa  la
partecipazione a tutti gli  altri  organismi  rilevanti,  nonche'  la
partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari  opportunita'
nelle politiche europee; 
    n) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere  sul
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; 
    o) a coordinare, anche  in  sede  europea  e  internazionale,  le
politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita'
di  genere,  alla  tutela  dei  diritti  umani  delle  donne  e  alla
prevenzione e tutela contro  ogni  discriminazione,  con  particolare
riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in  qualita'  di  Stato
parte contraente della Convenzione internazionale per  l'eliminazione
di  tutte  le  forme  di  discriminazione  razziale  e  nel  rispetto
dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e della Convenzione del Consiglio d'Europa  sulla  prevenzione  e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
    p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia  di
prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e  di  genere  e  agli
atti  persecutori,  anche  promuovendo  e  coordinando  l'adozione  e
l'attuazione di un Piano  strategico  nazionale  contro  la  violenza
maschile sulle  donne,  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  5  del
decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
    q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia  di
prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali  femminili  e  alle
violazioni dei diritti fondamentali all'integrita'  della  persona  e
alla salute delle donne e delle bambine; 
    r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia  di
prevenzione  e  contrasto  allo  sfruttamento  e  alla  tratta  delle
persone, con particolare riferimento al decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 24 e  al  Piano  nazionale  contro  la  tratta  e  il  grave
sfruttamento degli esseri umani di cui all'art. 13,  della  legge  11
agosto 2003, n. 228; 
    s) a sottoporre al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  la
proposta di esercitare  i  poteri  previsti  dall'art.  5,  comma  2,
lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte  le  materie
delegate, in caso di persistente violazione del principio  della  non
discriminazione; 
    t) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i
poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del  Consiglio
dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30  novembre
2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di  accesso
agli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  nelle  societa',
costituite in Italia, controllate da  pubbliche  amministrazioni,  ai
sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice  civile,  non
quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2,
della legge 12 luglio 2011, n. 120»; 
    u)  a  esercitare  le  funzioni  di  gestione   del   Fondo   per
l'attuazione del Piano nazionale per la  riqualificazione  sociale  e
culturale delle aree urbane degradate previsto dall'art. 1, commi  da
431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  stabilita'
2015). 
  3. Il Ministro, di concerto con  l'Autorita'  politica  con  delega
agli Affari europei, e' delegato ad adottare tutte le  iniziative  di
competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   volte
all'attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  18,  della  legge  6
febbraio 1996, n. 52,  per  l'emanazione  dei  regolamenti  volti  ad
adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione  europea
e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea  in  materia
di parita', pari opportunita' e azioni positive. 
  4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per  le  pari  opportunita',  ivi
compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di  trattamento  e
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica (UNAR).