Art. 3 
 
             Delega di funzioni in materia di politiche 
                     per la famiglia e adozioni 
 
  1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni  di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
relativamente alla materia delle politiche  per  la  famiglia,  anche
mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che  svolgono
attivita' nella suddetta materia. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli Ministri, il Ministro e' delegato: 
    a) a promuovere e coordinare le  politiche  governative  volte  a
garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue
componenti  e  le  sue  problematiche  generazionali  e  relazionali,
nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1,
lettera c), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in
materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla  tutela  dei
diritti  e  alla  promozione  del  benessere  della  famiglia,  e  ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in
ogni ambito; 
    b) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il  monitoraggio  e  la  valutazione
delle misure volte al sostegno e al benessere della  famiglia,  dando
impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso  quello  economico,
fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione,  dell'educazione,
anche informale e non formale, e della cultura,  in  raccordo  con  i
Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti  e
tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea; 
    c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in  materia  di
regime giuridico delle relazioni familiari; 
    d) a promuovere e coordinare  le  azioni  di  Governo  dirette  a
superare la crisi demografica e a realizzare gli  interventi  per  il
sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a  favorire  le
misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e   alla
natalita', anche con riferimento  a  quanto  stabilito  dall'art.  1,
commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    e) a promuovere intese in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  relative
allo sviluppo del sistema territoriale dei  servizi  socio-educativi,
anche al fine della riduzione del costo dei  servizi  in  particolare
per le famiglie numerose, e la diffusione delle migliori pratiche  in
materia di politiche familiari; 
    f)  a  promuovere  e  sviluppare  le  attivita'  in  materia   di
consultori familiari, centri per la famiglia e centri  polifunzionali
per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di
carattere sanitario del Ministro della salute; 
    g)  a  promuovere  e  coordinare  le  politiche  governative  per
sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi  di  cura
della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8  marzo  2000,
n. 53, nonche' quelle di sostegno alla componente anziana dei  nuclei
familiari con particolare  riferimento  al  tema  dell'invecchiamento
attivo nel quadro dell'attuazione della  Strategia  d'implementazione
del piano di azione internazionale di Madrid del 2002; 
    h) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante
che ex post, delle politiche e degli interventi, anche  di  carattere
economico  e  finanziario,  adottati  dal  Governo  in  favore  della
famiglia e a sostegno della natalita'; 
    i) a promuovere e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e
comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia  e
delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con
cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia,  prevista
dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.
296; 
    l) ad  esercitare  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e
promozione relativamente alla carta della famiglia, di  cui  all'art.
1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale
sulla famiglia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 marzo 2009, n. 43. 
  4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede  di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  «Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti  da  responsabilita'  familiari»,   di   cui   al   decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 
  5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo,
di coordinamento e di promozione di iniziative  nella  materia  delle
adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonche'
quelle attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ivi
compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni
internazionali, istituita presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476. 
  6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e
coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative  alle
politiche per la famiglia e per il sostegno  alla  natalita'  ed,  in
particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art.  19,  comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma
348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e
della  segreteria  tecnica  della   Commissione   per   le   adozioni
internazionali.