Art. 2 Supporto tecnico alle amministrazioni emananti 1. Data la delicatezza delle implicazioni che la nullita' degli atti sopraindicati e' suscettibile di produrre nell'ordinamento giuridico, l'art. 11, comma 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha stabilito che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito DIPE), struttura servente del CIPE titolare del sistema CUP, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (di seguito RGS), titolare delle principali banche dati di monitoraggio attuativo, e il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe), competente per la programmazione ed il monitoraggio delle politiche di coesione, concordino modalita' per fornire il necessario supporto tecnico alle amministrazioni ai fini dell'attuazione della norma. 2. Il DIPE offre supporto tecnico alle amministrazioni emananti atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico (di seguito, per brevita', «atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione») a valere prevalentemente sulle risorse ordinarie, finalizzato al controllo dell'effettiva esistenza e validita' dei CUP da inserire nella lista dei progetti finanziati/autorizzati, allegata all'atto medesimo. Puo' fornire, inoltre, ove richiesto, informazioni addizionali per favorire il controllo, da parte delle amministrazioni emananti, della coerenza dei CUP allegati. Il DPCoe fornisce assistenza nell'ambito delle vigenti procedure della programmazione e del monitoraggio delle risorse afferenti ai Fondi SIE e al FSC, anche in considerazione della logica programmi-progetti, gia' pienamente implementata all'interno di tali programmi di spesa. La RGS, in collaborazione con il DIPE e il DPCoe, assicura la riconciliazione del contenuto dispositivo degli atti e dei relativi progetti ad essi associati, identificati con il CUP, con il complesso della programmazione finanziaria e della contabilita' di Stato. 3. Fermi restando i principi adottati dalla presente delibera CIPE, relativi alla definizione del perimetro della nullita' degli atti amministrativi che dispongono assegnazioni di risorse ai progetti di investimento pubblico, si dispone un periodo di sperimentazione di sei mesi relativamente agli aspetti regolati dalle linee guida, allegato 1 alla presente delibera CIPE, e al corrispondente allegato tecnico, durante il quale saranno programmate azioni di comunicazione e formazione a favore delle amministrazioni emananti atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione di progetti di investimento pubblico ed in particolare degli enti locali e territoriali. Il piano di comunicazione e formazione sara' elaborato e coordinato in seno al Comitato di cui all'art. 3. Gli oneri delle attivita' formative sono a carico dei beneficiari, ovvero di progetti a valere sui Fondi comunitari o sulle risorse finalizzate alle politiche di coesione. 4. Nel periodo di sperimentazione, di cui al comma 3, e' fatto salvo l'errore materiale nell'indicazione del CUP all'interno degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione degli investimenti pubblici che deve essere, comunque, corretto entro la fine del medesimo periodo di sperimentazione. Ai fini del presente articolo, per errore materiale nell'indicazione del CUP, si intende il codice errato per una sola cifra, fermo restando la corretta sequenza delle altre cifre.