(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Linee guida  per  l'attuazione  dell'art.  11,  commi  2-bis,  2-ter,
  2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  come
  modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
  n. 76. 
 
Premessa 
    Al  fine  di  rafforzare  i   sistemi   di   monitoraggio   degli
investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione
amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita'  e
unicita' dell'invio dei dati e semplificare le modalita' di  utilizzo
del sistema vigente di monitoraggio degli investimenti  pubblici,  il
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
con legge 11 settembre  2020,  n.  120,  all'art.  41,  comma  1,  ha
disposto l'integrazione dell'art. 11, commi 2-bis,  2-ter,  2-quater,
2-quinquies e 2-sexies, della legge n. 3 del 2003. In particolare, il
comma 2-bis dispone la nullita' per «Gli atti amministrativi anche di
natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico... in  assenza  dei  corrispondenti
codici (Codici unici di  progetto,  CUP)  di  cui  al  comma  1,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso». 
    Il comma 2-ter, amplia la portata  del  provvedimento  stabilendo
che  «Le  amministrazioni  che  emanano   atti   amministrativi   che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti di investimento pubblico, associano negli  atti  stessi,  il
Codice unico di progetto dei progetti  autorizzati  al  programma  di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e  del  valore
complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento  per
la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il  Dipartimento
per le politiche di coesione  concordano  modalita'  per  fornire  il
necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di  cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione
e il monitoraggio della spesa di ciascun  programma  e  dei  relativi
progetti finanziati». 
    Il Codice unico di progetto (CUP), e' istituito dal comma 1,  del
medesimo art. 11, della legge n. 3  del  2003,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, che  istituisce,  presso  il  CIPE,  il
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).  La  norma
dispone  che  i  progetti  di  investimento  pubblico  devono  essere
identificati univocamente dal codice  CUP.  Il  comma  2  del  citato
articolo  attribuisce  al  CIPE  la  competenza  di  disciplinare  le
modalita' e le procedure necessarie per il funzionamento del  sistema
CUP. 
    Il CIPE, tramite le proprie delibere n. 143 del 27 dicembre  2002
e n. 24 del 29 settembre 2004, ribadendo  l'obbligatorieta'  del  CUP
per tutti i progetti di investimento pubblico  e  definendo  l'ambito
oggettivo di applicazione dei progetti di investimento  pubblico,  ha
disposto (delibere CIPE n. 143 del 2002, art. 1.5, e n. 24 del  2004,
art. 2) che i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle
amministrazioni titolari degli investimenti «qualunque sia  l'importo
del progetto d'investimento pubblico»: 
      «per i lavori pubblici, entro  il  momento  dell'emissione  dei
provvedimenti amministrativi  che  ne  determinano  il  finanziamento
pubblico o ne autorizzano  l'esecuzione,  nel  caso  in  cui  risulti
indiretto il finanziamento pubblico; 
      per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro  il  momento
dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di  concessione  o
di decisione del finanziamento». 
    Inoltre, il CUP «deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti d'investimento pubblico,  e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti  progetti.  Tutte  le   amministrazioni   e   gli   istituti
finanziatori devono pertanto corredare con il CUP  la  documentazione
relativa a progetti d'investimento pubblico, ed  in  particolare:  le
richieste,  i  provvedimenti  di  concessione  e   i   contratti   di
finanziamento con oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  per  la
copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento
pubblico;  i  documenti  contabili,  relativi  ai  flussi  finanziari
generati da tali finanziamenti, anche gia' in essere; le  proposte  e
le  istruttorie  dei  progetti  d'investimento  pubblico,  che   sono
sottoposte all'esame, ed i correlati documenti di monitoraggio». 
    Il comma 2-bis, del citato art. 11, della legge n.  3  del  2003,
rafforza le preesistenti disposizioni adottate dal  CIPE,  conferendo
al CUP la natura di elemento essenziale degli atti amministrativi  di
finanziamento  o  autorizzazione  all'esecuzione  dei   progetti   di
investimento  pubblico,  in  qualita'  di  parametro   identificativo
univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare.
Dal combinato disposto delle citate norme discende che il CUP, a  cui
e' associato, all'interno della sezione anagrafica del  sistema  CUP,
il  corredo  informativo   dei   dati   anagrafici   e   qualificanti
dell'investimento  (fra  cui,  la  descrizione  testuale,  il   costo
complessivo programmato, l'amministrazione titolare del progetto,  la
localizzazione fisica, il settore d'intervento e  le  finalita'),  e'
l'unico elemento in grado di identificare  in  modo  non  ambiguo  un
determinato progetto di investimento  pubblico.  L'essenzialita'  del
CUP negli atti che determinano il finanziamento  di  un  investimento
deriva, quindi, dalla necessita', da  parte  dell'amministrazione  di
determinare in modo  inequivocabile  la  destinazione  delle  risorse
pubbliche. 
    Corollario  del  precedente  combinato  disposto  e'   il   ruolo
prioritario del CUP nell'identificazione dei progetti di investimento
pubblico presso i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
deputati al monitoraggio degli investimenti pubblici. Le banche  dati
contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli  investimenti
pubblici fanno riferimento al CUP per rendersi interoperabili  e  per
indicizzare e incrociare i  dati  finanziari,  fisici  e  procedurali
riguardanti i progetti di investimento pubblico censiti. 
    Il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  delinea  il
sistema di monitoraggio delle opere pubbliche  con  la  finalita'  di
migliorare  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  destinate   al
finanziamento e alla realizzazione delle stesse  e  ad  aumentare  la
conoscenza e la trasparenza complessiva del settore, a supporto della
programmazione e della valutazione delle opere pubbliche  cosi'  come
disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  228  del
2011. 
    Con  riferimento   ai   progetti   di   investimento   realizzati
nell'ambito delle politiche di coesione, indipendentemente dalla loro
natura o settore d'intervento,  in  continuita'  con  il  periodo  di
programmazione 2007-2013, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' per il 2014),  all'art.  1,  comma  245,  dispone  che  il
monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il
periodo 2014-2020, e' assicurato dal Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario, al cui centro
e'  posta  la  Banca  dati  unitaria   (di   seguito   BDU)   gestita
dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea. 
    La successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita'
per il 2015), art. 1,  comma  703,  lettera  l),  stabilisce  che  la
verifica dello stato  di  avanzamento  della  spesa  riguardante  gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo  sviluppo  e  coesione
(di seguito FSC)  viene  effettuata  tramite  lo  stesso  sistema  di
monitoraggio unitario di cui all'art.  1,  comma  245,  della  citata
legge n. 147 del 2013,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
    L'identificazione puntuale degli investimenti  pubblici,  che  la
legge attribuisce al CUP anche presso  i  sistemi  informativi  delle
pubbliche amministrazioni, e' un  presupposto  essenziale  per  poter
verificare  lo  stato  di  attuazione  della   spesa   pubblica   per
investimenti.  Disporre  di  una  lista  precisa   degli   interventi
finanziati  da  un  programma  di   spesa   e'   indispensabile   per
l'estrazione  delle  relative  informazioni  dalle  banche  dati   di
monitoraggio,  promuovendo  nel  complesso  anche  la  trasparenza  e
l'accountability verso i cittadini. 
    La logica di associare puntualmente ai programmi di spesa (ovvero
agli atti o provvedimenti di finanziamento  degli  investimenti)  una
lista    completa    dei    progetti     finanziati     (associazione
programmi-progetti),   peraltro,   e'   quella   che    informa    la
programmazione e il monitoraggio delle misure  ricadenti  nell'ambito
delle politiche di coesione finanziate a valere sul FSC e  sui  Fondi
strutturali e di investimento europei  (di  seguito  Fondi  SIE).  La
struttura  di  base  della  citata  BDU  consente  (per  i   progetti
effettivamente  segnalati  dai  titolari)  di   risalire   per   ogni
intervento di spesa al programma  e  alla  misura,  con  le  relative
autorizzazioni  di  spesa,  l'importo  concesso  e  i   finanziamenti
complessivi. Una logica informativa  analoga,  benche'  prevista  dal
citato decreto legislativo n. 228 del 2011, non e' ancora  in  essere
strutturalmente nel processo di programmazione e  monitoraggio  delle
risorse ordinarie. 
    I commi 2-bis e 2-ter, dell'art. 11, della citata legge n. 3  del
2003, rappresentano un ulteriore passo in questa  direzione,  e  sono
finalizzati,  oltre  che   alla   chiarezza   e   trasparenza   delle
disposizioni di programmazione della  spesa  per  investimento,  alla
necessaria  raccolta  strutturata  di  tutte   le   informazioni   di
monitoraggio, al fine  di  raggiungere  una  valutazione  complessiva
sull'attuazione della spesa programmata. 
    L'associazione programma-progetto (identificato dal CUP),  estesa
a tutti gli interventi finanziati a valere sulle  risorse  ordinarie,
permette di conoscere  tempestivamente  gli  aggregati  sintetici  di
performance realizzativa di ciascuna  misura,  da  analizzare  avendo
particolare riguardo  al  «disegno»  dispositivo  e  attuativo  della
medesima,   e   all'articolazione   quantitativa   degli   interventi
finanziati (importi  finanziati  per  classi  di  valore,  tipologia,
settore di intervento, periodo di realizzazione degli interventi), al
fine di giungere ad un giudizio  sulla  efficacia  dell'attuazione  e
all'individuazione degli elementi «migliorativi» della misura  ovvero
dei fattori di successo che  potrebbero  essere  replicati  in  altri
contesti. 
    Data anche la delicatezza delle implicazioni che l'istituto della
nullita'  degli   atti,   in   assenza   dell'identificazione   degli
investimenti finanziati tramite  CUP,  e'  suscettibile  di  produrre
nell'ordinamento giuridico, il comma 2-ter, del citato art. 11, della
legge n. 3 del 2003, individua nel Dipartimento per la programmazione
e  il  coordinamento  della  politica  economica  (DIPE),   struttura
servente del CIPE titolare del sistema CUP,  nel  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello  Stato  (RGS),  titolare  delle  principali
banche dati di monitoraggio attuativo,  e  nel  Dipartimento  per  le
politiche di coesione (DPCoe), competente per la programmazione e  il
monitoraggio delle politiche  di  coesione,  le  strutture  idonee  a
fornire un adeguato supporto tecnico alle  amministrazioni  emananti,
previo coordinamento fra le medesime di idonee modalita'. Le presenti
linee  guida   forniscono,   peraltro,   indicazioni   sul   processo
amministrativo e sulle modalita' tecniche per fornire tale supporto. 
    Per gli investimenti  realizzati  o  da  realizzare  al  fine  di
fronteggiare le conseguenze e gli effetti degli  eventi  emergenziali
di protezione  civile  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice  della  protezione
civile», e in ogni caso per quelli caratterizzati dalla necessita'  e
dall'urgenza  di  garantire  la  tutela  della  pubblica  e   privata
incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, che per loro natura non possono sottendere a  una
specifica  e  dedicata  programmazione  che  consenta  la  preventiva
richiesta del CUP, la generazione di detto codice puo' avvenire in un
momento successivo all'avvio degli interventi, e comunque deve essere
inserito nei relativi atti  e  provvedimenti  di  approvazione  della
spesa. Tale codice deve, altresi',  essere  riportato  negli  atti  e
provvedimenti di adozione dei piani degli interventi  dei  commissari
delegati di cui all'art. 25, comma 7, del citato decreto  legislativo
n. 1 del 2018, nonche' dei  soggetti  preposti  al  completamento  in
ordinario degli interventi,  ai  sensi  dell'art.  26,  del  medesimo
decreto legislativo. 
Definizioni 
    Amministrazione emanante/estensore dell'atto:  tutti  i  soggetti
individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165  del
2001, che emanano atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione
di progetti di investimento pubblico. 
    Atti amministrativi che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico:  atti
amministrativi che dispongono  il  finanziamento  o  l'esecuzione  di
almeno uno specifico intervento/progetto; in  tal  caso  l'intervento
stesso non puo' essere identificato solamente con  un  titolo  o  una
descrizione  letterale,  in  quanto   l'identificazione   sostanziale
dell'intervento puo' essere disposta solo tramite il CUP, ai sensi di
legge. 
    Atti amministrativi che dispongono una ripartizione  di  risorse:
si tratta di atti amministrativi che definiscono aree  di  intervento
di una disposizione  di  spesa  per  investimenti  (ad  es.  su  base
territoriale,  per  tipologia  di  intervento,   per   settore,   per
finalita') su cui sono ripartite le risorse,  ma  non  dispongono  il
finanziamento/autorizzazione di specifici interventi. 
    Banche dati nazionali  di  monitoraggio  attuativo:  banche  dati
riguardanti l'intero territorio nazionale che accentrano informazioni
sull'attuazione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi di
investimento  pubblico.  In   particolare,   ci   si   riferisce   al
Monitoraggio  delle  opere   pubbliche   nella   Banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP) regolata dal decreto legislativo
n. 229 del 2011, e al Sistema di monitoraggio unitario (BDU)  di  cui
alla legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245, e  alla  legge  n.
190 del 2014, art. 1, comma 703, lettera l). 
    Beneficiario del finanziamento: i  soggetti  pubblici  o  privati
che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa,
beneficiano di finanziamento per specifici progetti  di  investimento
pubblico. 
    CUP: Codice unico di progetto, e' un codice alfanumerico  univoco
costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1,
della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   che   identifica   ciascun
intervento/progetto di investimento pubblico, e che  deve  essere  ad
esso associato da  parte  delle  amministrazioni  titolari,  soggetti
attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone  la  generazione  nel
sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema. 
    CUP  valido:  codice  identificativo   definitivo   generato   ed
esistente all'interno del sistema informativo CUP. 
    CUP corretto: codice identificativo  definitivo  allegato  ad  un
atto di finanziamento/autorizzazione  di  investimenti  pubblici  che
possiede  le   caratteristiche   necessarie   per   identificare   un
intervento/progetto che l'amministrazione titolare manifesta di voler
realizzare,  caratteristiche  che  sono  descritte   nel   successivo
paragrafo «Il perimetro della  nullita'  degli  atti  che  dispongono
assegnazioni  di  risorse  a  specifici  progetti   di   investimento
pubblico». 
    CUP coerente con il programma  di  spesa:  codice  identificativo
allegato ad un atto amministrativo di finanziamento/autorizzazione di
investimenti   pubblici,   la    cui    classificazione,    riportata
nell'anagrafica del sistema CUP, rispetta i  vincoli  disposti  dalla
normativa che istituisce e regola il programma di spesa ai sensi  del
quale viene emanato l'atto stesso. 
    CUP  provvisorio:   e'   un   codice   facoltativo   che   alcune
amministrazioni utilizzano per censire il progetto sin dalla  nascita
dell'idea progettuale, quando ancora non sono immaginabili  i  valori
riguardanti il costo e il finanziamento dell'investimento. Dal  punto
di vista tecnico, la stringa di codice contiene un carattere in  meno
del CUP definitivo e i primi tre sono  caratterizzati  dalle  lettere
PROV esempio: PROV0000019464. Non ha nessun valore amministrativo. 
    CUP    attivo:    CUP    di    un    progetto    in    fase    di
programmazione/attuazione. 
    CUP chiuso: il CUP deve  essere  chiuso  quando  il  progetto  e'
completato dal punto di vista fisico, tutti i pagamenti e gli incassi
sono stati eseguiti ed e' completato anche l'iter procedurale. 
    CUP  cancellato:  un  CUP  viene  cancellato  quando  per  errore
materiale si e' provveduto a generare due o piu' CUP  per  lo  stesso
intervento. 
    CUP revocato: il CUP viene revocato quando il  soggetto  titolare
dell'intervento, prima della sua chiusura, decide di non  voler  piu'
realizzare il corrispondente intervento. E', ad  esempio,  necessario
revocare il CUP di un progetto che l'amministrazione titolare  decide
di non realizzare al  fine  di  far  confluire  le  risorse  ad  esso
assegnate per la realizzazione di uno o piu' altri progetti,  essendo
intervenute modifiche sostanziali agli  elementi  caratterizzanti  la
decisione amministrativa all'origine della sua realizzazione,  ovvero
se cambia l'oggetto della stessa, in termini di natura del  progetto,
finalita', perimetro delle attivita' previste. 
    Interventi  emergenziali  caratterizzati   dalla   necessita'   e
dall'urgenza  di  garantire  la  tutela  della  pubblica  e   privata
incolumita':  si  tratta  di  interventi  che  sono   finalizzati   a
fronteggiare eventi calamitosi, naturali o connessi  con  l'attivita'
dell'uomo (vedi l'art. 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
1) che, in ragione della loro intensita' ed estensione, devono essere
affrontati con mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare  durante
limitati e predefiniti periodi di tempo (art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225). Costituisce,  in  particolare,
circostanza di somma urgenza la ragionevole previsione dell'imminente
verificarsi di  detti  eventi,  che  richiede  l'adozione  di  misure
indilazionabili, e nei limiti dello  stretto  necessario  imposto  da
tali misure. La circostanza  di  somma  urgenza,  in  tali  casi,  e'
ritenuta persistente finche' non risultino  eliminate  le  situazioni
dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita'  derivanti
dall'evento, e comunque per  un  termine  non  superiore  a  quindici
giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine  stabilito
dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza  (il  comma  6,
dell'art. 163,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
equipara  alle  circostanze  di  somma  urgenza  quelle  di  cui   al
richiamato art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992). 
    Progetto di investimento pubblico: nella citata delibera CIPE  n.
143 del 2002, e' indicata la definizione di  progetto  d'investimento
pubblico. Al punto A.1.1 dell'allegato, si qualifica  la  definizione
di  progetto  di  investimento  pubblico  nei  termini  della  natura
pubblica della fonte di finanziamento: 
      «saranno registrati al sistema CUP i progetti  di  investimento
pubblico, finanziati con  risorse  provenienti  da  bilanci  di  enti
pubblici (amministrazioni centrali,  regionali,  locali,  altri  enti
pubblici) o di societa' partecipate, direttamente  o  indirettamente,
da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento
di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni ed integrazioni)  ed  all'agevolazione
di servizi ed attivita'  produttive  e  finalizzate  alla  promozione
delle politiche di sviluppo. Saranno comunque registrate  al  sistema
CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei
Fondi strutturali o  ricomprese  negli  strumenti  di  programmazione
negoziata». 
    Al punto A.1.2 del medesimo  allegato,  si  forniscono  ulteriori
elementi definitori: 
      «In linea di massima, un progetto s'identifica in un  complesso
di attivita' realizzative e/o  di  strumenti  di  sostegno  economico
afferenti ad un medesimo quadro economico  di  spesa,  oggetto  della
decisione di finanziamento pubblico. 
      Ad esempio, nel caso di lavori pubblici, il  progetto  coincide
con  l'entita'  progettuale   oggetto   di   comunicazione   per   la
formulazione dei  piani  annuali  ai  sensi  della  citata  legge  n.
109/1994; nel caso degli aiuti il progetto coincide  con  la  singola
iniziativa agevolata; nel caso degli interventi formativi il progetto
coincide con l'aggregato di moduli  formativi  afferenti  la  singola
concessione di finanziamento». 
    La Struttura di supporto CUP ha poi nel corso del tempo declinato
definizioni di carattere piu' operativo. 
    La prima, sempre a carattere generale, e' la seguente: 
      «Un progetto di  investimento  pubblico  e'  costituito  da  un
complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro  da
quattro elementi: 
        1) presenza di un decisore pubblico, 
        2) in  genere  finanziamento  -  anche  parziale,  diretto  o
indiretto - con  risorse  pubbliche,  o  realizzazione  basata  anche
sull'uso di strutture pubbliche, 
        3) le  azioni  o  gli  strumenti  suddetti  hanno  un  comune
obiettivo di sviluppo economico e sociale, 
        4) da raggiungere entro un tempo specificato». 
    La seconda, piu' specifica e basata  sulla  natura/tipologia  del
progetto, e' la seguente: 
      realizzazione di lavori pubblici: il  progetto  consiste  nella
decisione di un ente  (stazione  appaltante)  di  far  realizzare  un
intervento infrastrutturale (una nuova strada, la manutenzione di una
scuola, l'ampliamento di un ospedale)  con  il  pagamento,  da  parte
della  stazione  appaltante,  della  impresa/delle  imprese  che   lo
realizzano. Il CUP e' generalmente associato alla  realizzazione  del
lotto funzionale ove previsto; il CUP  e'  richiesto  dalla  stazione
appaltante; 
      concessione di incentivi: il progetto consiste nella  decisione
di un ente pubblico di concedere un finanziamento  a  un'impresa  per
realizzare un intervento  di  sviluppo  (un  nuovo  stabilimento,  la
manutenzione di una fabbrica, l'ampliamento di un magazzino)  con  il
pagamento, da parte dell'ente, di parte - o  della  totalita'  -  dei
costi previsti dall'impresa; il CUP e' richiesto dall'ente; 
      concessione di contributi: il progetto consiste nella decisione
di un ente pubblico di aiutare un privato a realizzare un  intervento
di sviluppo (riparare  un'abitazione  dopo  una  calamita'  naturale,
seguire un percorso formativo) con il pagamento, da parte  dell'ente,
di una parte  o  della  totalita'  dei  costi  previsti;  il  CUP  e'
richiesto dall'ente; 
      acquisto di beni: il progetto consiste nella  decisione  di  un
ente pubblico di acquistare dei beni  «durevoli»  (macchinari  di  un
ospedale, sedi o arredi per uffici amministrativi) con il  pagamento,
da parte dell'ente, dei costi richiesti  dal  venditore;  il  CUP  e'
richiesto dall'ente; 
      acquisto o realizzazione di servizi: 
        A) acquisto di servizi: il progetto consiste nella  decisione
di un ente  pubblico  di  acquistare  un  servizio  di  sviluppo  (un
progetto di ricerca,  l'adeguamento  di  un  software,  un  corso  di
formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi richiesti
dal venditore; il CUP e' richiesto dall'ente; 
        B) realizzazione  di  servizi:  il  progetto  consiste  nella
decisione di un ente pubblico di realizzare un servizio  di  sviluppo
(un progetto di ricerca, l'adeguamento di un software,  un  corso  di
formazione) con il pagamento, da parte dell'ente, dei costi  connessi
alle attivita' realizzative; il CUP e' richiesto dall'ente. 
        Rientrano in questa casistica i servizi di  progettazione  di
opere pubbliche, se tali attivita' sono definite in  relazione  a  un
quadro economico di spesa  specifico,  distinto  dalla  realizzazione
dell'opera; 
      aumenti di capitale sociale (et similia): il progetto  consiste
nella decisione di un ente pubblico di partecipare a  un  aumento  di
capitale sociale (o di costituzione di una nuova societa'  ecc.)  con
il pagamento, da parte dell'ente, dei costi  connessi  all'operazione
(versamento del capitale, ecc.); il CUP e' richiesto dall'ente. 
    Con il termine «ente pubblico»  si  intende  ricomprendere  anche
enti di diritto privato che svolgano funzioni di interesse  pubblico:
ad esempio le societa' (anche di  diritto  privato)  che,  per  legge
regionale, sono incaricate di istruttoria, pagamento e valutazione di
uno specifico programma di incentivi a imprese. 
    E' stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da piu'
partner (ad esempio i progetti di ricerca gia' disciplinati al  punto
2, lettera b), dell'allegato alla delibera CIPE  5  maggio  2011,  n.
45), ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico  si  identifica
nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per  collegare
tra loro i singoli  progetti  realizzati  dai  diversi  partner  deve
essere utilizzato lo strumento del CUP master indicando  come  master
il primo CUP generato in ordine temporale. 
    Soggetti/organi deputati  al  controllo  degli  atti:  tutti  gli
uffici di controllo amministrativo-contabile  degli  atti  di  spesa;
indicativamente,   Uffici   centrali   di   bilancio   e   Ragionerie
territoriali dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 30  giugno
2011,  n.  123,  per  le  strutture  ministeriali   e   le   relative
articolazioni, collegi dei  revisori  per  regioni,  enti  locali  ed
amministrazioni ad ordinamento autonomo. 
    Soggetti partecipanti o concertanti: tutti i soggetti chiamati  a
vario titolo al concerto sull'atto ai sensi della  normativa  vigente
ovvero «sentiti» nel processo di emanazione degli atti. 
La nullita' degli atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione
  degli investimenti pubblici derivante dalla mancata apposizione del
  CUP 
Ambito soggettivo di applicazione  del  comma  2-bis,  dell'art.  11,
  legge n. 3 del 2003 
    Ai sensi del citato comma, la disposizione si applica  agli  atti
delle pubbliche amministrazioni emananti, come individuate  dall'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Pertanto, la disciplina si applica anche  agli  atti  emanati  da
enti territoriali/locali di livello regionale  o  sub-regionale  (es.
D.G.R., atti pubblicati nel B.U.R. o equivalenti), fra  i  quali  gli
atti  che  tipicamente  dispongono  finanziamenti   di   risorse   di
competenza  delle  politiche  di  coesione,  nonche'  ai   commissari
straordinari di Governo, nominati anche per far fronte  a  situazioni
emergenziali, salvo che non ne sia espressamente  stata  disposta  la
deroga. 
    Sono escluse dalla disciplina di cui al comma  2-bis  le  materie
relative  al  finanziamento  e  all'approvazione  delle   spese   per
armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all'art. 162
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
Ambito oggettivo: le tipologie di atti soggetti alla disciplina 
    Al di la' della tipologia e/o specificita' di ogni  singolo  atto
(decreti ministeriali e interministeriali, decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, decreti  direttoriali,  delibere  di  giunta,
eccetera)  si  possono  identificare   all'interno   dell'ambito   di
applicazione oggettivo della norma, due macro categorie di atti: 
      1) atti che dispongono una ripartizione di  risorse,  ma  senza
identificarne puntualmente l'assegnazione (destinazione finale  delle
risorse) a specifici progetti di investimento pubblico; 
      2) atti che dispongono  assegnazioni  di  risorse  a  specifici
progetti di  investimento  pubblico,  ovvero  che  ne  dispongono  la
destinazione finale. 
    Entrambe le tipologie di atti sono interessate, in modo  diverso,
dall'applicazione della norma. 
(1) Atti che dispongono una ripartizione di risorse 
    Si tratta di atti  amministrativi  che  definiscono  le  aree  di
intervento interessate dalla ripartizione di risorse stanziate da una
disposizione di spesa per investimenti (ad es. su base  territoriale,
per tipologia di intervento, per settore, per finalita'). 
    Poiche' in tali casi gli interventi non sono ancora definiti,  il
CUP non e' richiesto. 
    Questi atti, generalmente,  individuano  e  regolano  un  momento
successivo (ovvero un altro atto) che identifichera'  gli  interventi
finanziati. In questo caso e' necessario  che  l'atto:  a)  individui
puntualmente l'atto successivo con cui le risorse  saranno  assegnate
agli interventi, nonche' la direzione  competente  ad  adottarlo;  b)
preveda che  l'atto  successivo  riporti  correttamente,  a  pena  di
nullita', i CUP validi identificativi degli  interventi;  c)  poiche'
l'atto di programmazione e/o ripartizione puo' definire  o  prevedere
delle modalita'  di  selezione  degli  interventi  da  finanziare  e'
necessario che  in  questi  casi  sia  precisato  che  le  successive
richieste  di  finanziamento  siano  gia'  codificate   con   i   CUP
identificativi degli  interventi.  Tale  indicazione,  per  gli  atti
programmatori,   assume    quindi    una    funzione    a    sostegno
dell'applicazione della normativa sopra richiamata  che  non  prevede
espressamente l'obbligo del CUP per atti di tale natura. 
(2) Atti che assegnano risorse a specifici progetti  di  investimento
  pubblico 
    Questo e' il caso principale di applicazione  della  norma:  ogni
qualvolta  un  atto  dispone  il  finanziamento  di  un   intervento,
l'intervento stesso non puo' essere  identificato  solamente  con  un
titolo o  una  descrizione  letterale,  in  quanto  l'identificazione
sostanziale dell'intervento puo' essere disposta solo tramite il CUP,
ai sensi della normativa di riferimento. 
    In assenza dell'identificazione univoca  tramite  CUP  l'atto  e'
nullo;  laddove  tuttavia   l'atto   amministrativo   contempli   una
pluralita' di progetti di investimento pubblico, l'eventuale nullita'
attiene ai  soli  progetti  sprovvisti  di  CUP  e  non  agli  altri,
individuati da CUP correttamente associati,  che  rimangono  ad  ogni
effetto validi ed efficaci. 
    Al riguardo, va  rilevato  che  e'  necessario  che  il  CUP  sia
correttamente associato  all'intervento  da  finanziare,  sia  valido
(vedi il paragrafo successivo «Il perimetro della nullita' degli atti
di finanziamento di progetti di  investimento»)  e  coerente  con  la
norma di riferimento, al fine di assicurare un corretto  monitoraggio
e conseguentemente la qualita' della spesa pubblica. 
    E', quindi, importante definire un processo e degli strumenti  di
riscontro a disposizione dei soggetti che partecipano al processo  di
emanazione   di   questa   categoria    di    atti    amministrativi,
accompagnandolo fino  all'efficacia  dell'atto  (vedi  il  successivo
paragrafo   «Illustrazione    del    processo    amministrativo    di
emanazione/controllo/efficacia degli atti che dispongono assegnazioni
di risorse a specifici progetti di investimento pubblico»). 
Il perimetro della nullita' degli atti che dispongono assegnazioni di
  risorse a specifici progetti di investimento pubblico 
    Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni illustrate  in
premessa,    la    nullita'    degli    atti    amministrativi     di
finanziamento/autorizzazione degli investimenti non identificati  dal
CUP discende da  un  difetto  sostanziale  nella  individuazione  dei
singoli  interventi  oggetto  della  finalizzazione   delle   risorse
pubbliche. Il CUP, come  sopra  illustrato,  e'  l'elemento  deputato
dalla   legge   all'identificazione   univoca   degli    investimenti
programmati. 
    In applicazione del principio della conservazione  degli  atti  e
dei valori giuridici, di cui all'art. 21-novies della  legge  n.  241
del 1990, nonche' della tutela dell'interesse pubblico  e  di  quello
dei singoli soggetti coinvolti, e' possibile  interpretare  la  norma
consentendo all'amministrazione di provvedere, di propria  iniziativa
e anche senza contraddittorio con gli interessati, ma  tenendo  conto
degli  interessi  degli  stessi,  a  rimuovere  unilateralmente   gli
ostacoli che si frappongono tra il provvedimento amministrativo ed il
risultato cui esso mira, tenendo tuttavia presente che  l'atto  nullo
non e' annullabile d'ufficio ne' convalidabile, ai  sensi  de  citato
art. 21-nonies, della legge n. 241 del 1990, ed  e'  suscettibile  di
produrre, secondo  la  giurisprudenza  amministrativa,  solo  in  via
interinale effetti giuridici, nelle  more  della  declaratoria  della
causa   di   nullita';   si   deve   ritenere   che   in   tal   caso
l'amministrazione, in considerazione della causa di  nullita',  possa
comunque adottare un nuovo atto, emendato dal vizio. 
    Da quanto premesso deriva che: 
      gli  atti   amministrativi   che   finanziano   o   autorizzano
l'esecuzione di progetti di investimento devono essere  corredati  da
una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che  ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  in  forma  tabellare
secondo il format indicato nell'allegato A,  avente  quale  contenuto
minimo  le  seguenti  colonne  (campi):  1)  il  CUP   dei   progetti
finanziati/autorizzati;  2)  l'importo  del  finanziamento  assegnato
dall'atto; 3) l'importo complessivo dei  finanziamenti  assegnati  al
progetto (valore totale del progetto), se tale  informazione  risulta
disponibile alle amministrazioni emananti; 
      i CUP indicati in tale lista devono  tassativamente  coincidere
con   i   progetti    che    l'amministrazione    emanante    intende
finanziare/autorizzare. Pertanto, qualora  l'amministrazione  ritiene
opportuno  descrivere  i   progetti   anche   testualmente,   tramite
l'inserimento  di  una  colonna  (campo)  aggiuntiva,  e'  necessario
utilizzare le descrizioni che i titolari dei progetti hanno segnalato
nella sezione anagrafica in  fase  di  generazione  del  CUP.  Queste
ultime saranno fornite, su richiesta,  dalle  strutture  deputate  al
supporto tecnico in applicazione del comma 2-ter dell'art. 11,  della
legge n. 3 del 2003; 
      i CUP indicati in tale lista devono essere tutti  definitivi  e
attivi (l'amministrazione titolare dell'investimento  ha  manifestato
la volonta' di realizzare il  progetto).  Non  sono  accettabili  CUP
provvisori   o   riportanti   nell'anagrafica   lo    stato    chiuso
(l'amministrazione  titolare  ha  dichiarato  che  il   progetto   e'
concluso)  o  cancellato/revocato  (l'amministrazione   titolare   ha
manifestato  la  volonta'  di  non   procedere   alla   realizzazione
dell'investimento). Le informazioni sullo stato dei CUP  della  lista
di     progetti     da     allegare     a     ciascun     atto     di
finanziamento/autorizzazione saranno  fornite,  su  richiesta,  dalle
strutture deputate al supporto  tecnico  in  applicazione  del  comma
2-ter dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003; 
      in  deroga  a  quanto  previsto  dal  punto   precedente,   gli
investimenti,  precedentemente  citati,  necessari  per  fronteggiare
situazioni emergenziali di cui  all'art.  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  o  comunque  caratterizzati  dalla
necessita' e dall'urgenza di garantire la  tutela  della  pubblica  e
privata incolumita', anche ai sensi dell'art. 163, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016,  possono  essere  caratterizzati  da  uno
stato chiuso, ad eccezione dei CUP  relativi  alla  realizzazione  di
nuove opere che invece mantengono la necessita' di essere attivi.  Al
riguardo  si  rappresenta  che  il  CUP  deve  essere  chiuso  quando
l'intervento e' stato  realizzato  e  sono  stati  eseguiti  tutti  i
pagamenti e gli incassi relativi; 
      la mancata apposizione, la non corretta indicazione (codici non
presenti nel sistema CUP o non corrispondenti con l'investimento  che
l'amministrazione  intende  finanziare)  o  la  non  validita'   (CUP
provvisori, chiusi, cancellati o revocati) dei CUP  nella  lista  dei
progetti   finanziati   allegata   agli   atti   amministrativi    di
finanziamento/autorizzazione  genera  la   nullita'   dell'atto   con
esclusivo riferimento ai progetti di  investimento  non  identificati
correttamente e validamente dai CUP. 
    Occorre precisare che le  caratteristiche  che  obbligatoriamente
devono possedere i CUP per poter essere ritenuti validi e corretti ai
fini  del  finanziamento/autorizzazione   da   parte   di   un   atto
amministrativo, come specificato dettagliatamente piu' sopra,  devono
essere tali alla data di emanazione e di efficacia del medesimo atto,
non  comportando   nullita'   del   finanziamento/autorizzazione   il
mutamento successivo di tali caratteristiche in esito  all'evoluzione
amministrativa e realizzativa dell'intervento quale ad esempio,  come
anche riportato nel seguito del documento, la suddivisione successiva
in lotti,  ciascuno  dei  quali  associato  ad  un  quadro  economico
distinto oppure l'accorpamento di due progetti in un'unica iniziativa
progettuale. 
Illustrazione del processo amministrativo di  emanazione  degli  atti
  che dispongono assegnazioni di  risorse  a  specifici  progetti  di
  investimento pubblico (categoria sub 2) 
    Viene descritto il processo logico che porta alla formazione,  al
controllo e  alla  definitiva  efficacia  degli  atti  della  seconda
categoria, limitatamente all'identificazione puntuale e  univoca  dei
progetti di investimento finanziati, di cui al  citato  comma  2-bis,
dell'art. 11, della legge n. 3 del 2003. 
I soggetti coinvolti: 
    amministrazione emanante/estensore dell'atto; 
    soggetti partecipanti o concertanti; 
    beneficiario del finanziamento. 
Schema del processo 
    Di seguito vengono  descritte  le  fasi  logiche  successive  che
accompagnano uno  schema  di  atto,  dalla  redazione  all'emanazione
dell'atto, illustrando il ruolo  dei  vari  soggetti  coinvolti,  con
esclusivo   riferimento   all'identificazione   dei    progetti    di
investimento tramite CUP. 
    Le fasi del processo sono le seguenti: 
      A)  verifica  della  pertinenza  dell'atto  al   perimetro   di
applicazione della norma,  ovvero  se  l'atto  stesso  assegni  o  no
risorse a specifici  progetti  di  investimento  pubblico:  nel  caso
l'atto non disponga il finanziamento puntuale di progetti, questo non
e' soggetto alla disciplina di cui al citato comma 2-bis, e  pertanto
le fasi successive risultano ultronee; 
      B) verifica della presenza dei CUP identificativi dei  progetti
di  investimento  pubblico  finanziati:  se  la  verifica  da'  esito
positivo  per  tutti  i  progetti  si  passa  alla  fase  successiva,
altrimenti occorre integrare l'atto con gli elementi mancanti: 
        a) amministrazione emanante: redige  l'atto  e  gli  allegati
riportanti l'identificazione tramite CUP dei progetti  finanziati,  i
quali vengono comunicati dai beneficiari, controllando l'associazione
fra i singoli progetti e i rispettivi CUP; 
        b) beneficiario: effettua la domanda di finanziamento,  nelle
modalita' e col corredo informativo previsto dalle  disposizioni  del
programma di spesa, e indicando puntualmente i CUP  dei  progetti  da
realizzare; 
        c) partecipante: segnala all'emanante l'eventuale assenza dei
CUP previsti e, in mancanza, nega il concerto, quando previsto; 
      C)   verifica   della   validita'   e   correttezza   dei   CUP
identificativi dei progetti finanziati:  se  la  verifica  da'  esito
positivo  per  tutti  i  progetti  si  passa  alla  fase  successiva,
altrimenti occorre, se possibile, correggere l'atto indicandovi i CUP
correttamente  e  validamente  associati  agli  investimenti  o,   in
alternativa,  espungere  dall'atto  i  relativi  finanziamenti.   Per
validita' e correttezza si intende che  i  CUP  identificativi  degli
investimenti devono essere stati regolarmente aperti dai  beneficiari
dei finanziamenti e registrati presso il sistema  informativo  CUP  e
devono  rispondere  alle  caratteristiche  illustrate  nel  paragrafo
precedente «Il perimetro della nullita'  degli  atti  che  dispongono
assegnazioni  di  risorse  a  specifici  progetti   di   investimento
pubblico». In questa fase: 
        a) amministrazione emanante: in caso di mancata  validita'  o
correttezza di CUP associati agli investimenti, riemette l'atto e gli
allegati  riportanti  l'identificazione  tramite  CUP  dei   progetti
finanziati, anche  sulla  base  delle  successive  comunicazioni  dei
beneficiari che, se entro  i  termini  previsti,  possono  correggere
detti CUP non correttamente trasmessi (in caso di errore materiale) o
aprire presso il sistema CUP nuovi codici identificativi  rispondenti
alla disciplina; in alternativa, puo' decidere di  non  finanziare  i
progetti non correttamente identificati da CUP; 
        b)  beneficiario:  apre/trasmette  i  CUP  che   identificano
correttamente  gli  investimenti  da  finanziare  all'amministrazione
emanante; 
        c)  partecipante:  segnala   all'emanante   l'eventuale   non
validita'/correttezza dei CUP previsti e  nega  il  concerto,  quando
previsto; 
      D) verifica della coerenza dei CUP identificativi dei  progetti
di investimento con la normativa che dispone il programma  di  spesa:
tale fase viene innescata solo se il programma di spesa ai sensi  del
quale viene emanato l'atto  di  finanziamento/autorizzazione  dispone
normativamente ed esplicitamente particolari vincoli e/o  adempimenti
da assicurare per l'accesso al finanziamento; vincoli che  riguardano
o la classificazione del CUP all'interno dell'anagrafica del  sistema
informativo    CUP,     oppure     particolari     adempimenti     di
segnalazione/certificazione  presso  le  banche  dati  nazionali   di
monitoraggio (cfr. MOP-BDAP decreto legislativo n. 229 del 2011,  BDU
legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 245,  e  legge  n.  190  del
2014, art. 1, comma 703). Pertanto, tale fase e' volta ad  assicurare
che i progetti di investimento, identificati da CUP, cosi' come  sono
stati  classificati  dal  beneficiario/titolare  dell'intervento  nel
sistema informativo  CUP  (in  termini  dei  parametri  di  «natura»,
«tipologia» dell'investimento, ecc.) siano coerenti con la  finalita'
e i vincoli posti  esplicitamente  al  finanziamento  dalla  relativa
normativa di spesa, e inoltre, per tutti i  programmi  di  spesa  nei
quali  siano  disposti  adempimenti  di   segnalazione/certificazione
presso le banche dati nazionali di  monitoraggio,  l'ottemperanza  ai
medesimi.  Le  segnalazioni  obbligatorie  ai  sistemi  nazionali  di
monitoraggio, disposte dalle norme istitutive dei programmi di spesa,
sono particolarmente rilevanti quando il processo  di  richiesta  del
finanziamento,  l'istruttoria  dei  progetti  e  l'assegnazione   dei
finanziamenti e' assistito da  modalita'  tecnico-amministrative  che
per motivi di razionalita', tempestivita',  efficacia  e  trasparenza
sono retti da modalita' di trattamento  automatizzato  dei  dati.  In
tali casi, tramite l'interoperabilita' dei sistemi informatici  delle
pubbliche amministrazioni con i  sistemi  di  monitoraggio  nazionale
degli investimenti pubblici, questi ultimi  acquisiscono  particolare
validita' amministrativa nella  comunicazione  e  certificazione  del
possesso  delle  caratteristiche  vincolanti  per  l'ottenimento  dei
finanziamenti.   Piu'   in    generale,    l'innovazione    normativa
rappresentata dai commi 2-bis e 2-ter del citato art. 11, della legge
n.  3  del  2003,  dovrebbe  incentivare   l'adozione   di   processi
amministrativi  che  utilizzino   le   banche   dati   nazionali   di
monitoraggio   come   strumenti    di    comunicazione/certificazione
vincolanti da parte delle pubbliche amministrazioni nella richiesta e
nell'istruttoria dei finanziamenti pubblici, e che  facciano  un  uso
intensivo delle modalita' di comunicazione/controllo  automatici  dei
dati   e    dell'interoperabilita'    informatica    fra    pubbliche
amministrazioni. In tale fase: 
        a) amministrazione emanante: in caso di incoerenza fra i  CUP
associati agli investimenti,  la  finalita'  e  i  vincoli  posti  al
finanziamento dalla relativa normativa di spesa, ovvero  in  caso  di
inadempimento dei disposti  obblighi  di  segnalazione/certificazione
presso  le  banche  dati   nazionali   di   monitoraggio,   nega   il
finanziamento ai progetti coinvolti; fornisce ai soggetti deputati al
controllo tutte le informazioni e  la  collaborazione  necessari  per
garantire che i CUP allegati all'atto siano coerenti con la finalita'
e i vincoli posti al finanziamento dalla relativa normativa di spesa; 
        b) beneficiario: se nei termini, puo' in caso di non corretta
classificazione del CUP, chiederne,  motivandola,  la  modifica  alla
struttura di  supporto  CUP  del  DIPE,  e  adempiere  agli  obblighi
previsti nei confronti dei  sistemi  nazionali  di  monitoraggio  per
sanare la finanziabilita' dell'investimento; 
        c) partecipante: nega il concerto, quando previsto; 
      E)   verifica   delle   informazioni   relative   al   progetto
d'investimento identificate dal CUP sui sistemi di monitoraggio: tale
verifica risponde all'esigenza prevista dal legislatore di migliorare
i sistemi di monitoraggio ed e' effettuata  sia  dall'amministrazione
emanante, dal beneficiario (o  dai  soggetti  deputati  al  controllo
amministrativo e contabile) utilizzando, a tal fine, la  reportistica
messa a disposizione dai sistemi di monitoraggio locali o  nazionali.
La verifica si svolge sia in fase istruttoria sia in  itinere,  nella
fase realizzativa dell'intervento. Informazioni oggetto di verifica: 
        a)  finanziamento:  se  l'importo  finanziato  dall'atto   e'
coerente con quello indicato nel sistema di monitoraggio; 
        b) quadro economico: se  l'importo  finanziato  dall'atto  e'
coerente  con  il  valore  del  costo  dell'intervento  previsto  nel
sistema; 
        c) in caso di  mancata  coerenza,  benche'  gli  esiti  delle
verifiche di cui alla lettera E) non  comportano  la  nullita'  degli
atti di cui al comma 2-bis, dell'art. 11, della citata legge n. 3 del
2003, le situazioni sono da valutare caso per caso: l'amministrazione
emanante contattera' il titolare del CUP per chiedere chiarimenti  e,
se  emergono  scostamenti  ingiustificati  fra  le  segnalazioni   di
monitoraggio e la situazione amministrativa del  progetto,  chiedera'
al  titolare  del  progetto  l'aggiornamento  delle  informazioni  di
monitoraggio. 
    Giova ricordare che, ai sensi della  delibera  CIPE  27  dicembre
2002, n. 143, all'art. 1.4.1, cosi' come modificato e  sostituito  al
punto 2, dell'allegato 1, della delibera CIPE 17  novembre  2006,  n.
151, e da ultimo dall'allegato 1, della delibera CIPE 5 maggio  2011,
n. 45, alla lettera B), viene  richiamata  la  responsabilita'  della
richiesta del CUP e quindi dell'associazione  fra  il  codice  e  uno
specifico progetto di  investimento  pubblico  in  capo  ai  soggetti
titolari: 
      «La responsabilita' della richiesta del CUP  e'  attribuita  ai
soggetti titolari dei progetti, cui  compete  l'attuazione  di  detti
interventi, che - a  seconda  della  loro  natura,  come  di  seguito
specificato - possono anche consistere nella  mera  erogazione  delle
relative risorse finanziarie pubbliche»; 
    e, all'art. 1.4.2 della richiamata delibera CIPE n. 143 del 2002,
si dispone in capo ai  medesimi  soggetti  la  correttezza  dei  dati
inseriti nel sistema che consentono di descrivere  e  individuare  le
caratteristiche dell'intervento cui e' associato il CUP: 
      «1.4.2. I soggetti responsabili, cui e' riservata  la  funzione
di richiesta del CUP, sono abilitati ad accedere al sistema  mediante
idonea  procedura  d'accreditamento,  definita  nell'allegato  (punto
A.3), ed hanno facolta' di richiedere l'abilitazione di  uno  o  piu'
utenti,  anche  in  tempi  successivi.  Gli  utenti  accreditati  dai
soggetti responsabili rispondono ad esigenze organizzative proprie di
ciascun soggetto; in relazione  a  tali  esigenze,  e'  facolta'  dei
soggetti suddetti, fra l'altro, di delegare, sulla base di  specifici
accordi, le funzioni di richiesta del CUP ad idoneo soggetto pubblico
abilitato (cosiddetto «concentratore»)  che  ne  dara'  evidenza  nel
sistema, ferme restando  le  responsabilita'  dei  primi  per  quanto
concerne  l'obbligo  di  richiesta  di  assegnazione  del  CUP  e  la
correttezza dei dati inseriti nel sistema». 
    Il   CUP,   richiesto   dal   soggetto   responsabile   (titolare
dell'intervento) di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 della citata  delibera
CIPE n. 143  del  2002  e  successive  modificazioni,  identifica  il
progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le sue fasi
realizzative, e deve essere utilizzato  secondo  quanto  disciplinato
dal punto 2.2 della citata delibera CIPE  n.  24  del  2004.  Il  suo
corredo   informativo    rappresenta    la    fotografia    dell'atto
amministrativo in cui e' registrata la decisione, presa dal  soggetto
responsabile,  di  realizzare  il  progetto,  cui  e'  associato  uno
specifico quadro economico di spesa. 
    Il CUP e il suo corredo informativo resteranno, quindi,  immutati
nel tempo anche se intervengono variazioni in corso di  realizzazione
del progetto, come ad esempio un incremento dell'importo  previsto  o
delle   fonti   finanziarie   intervenute:   l'evoluzione   di   tali
informazioni sara'  rilevata,  attraverso  la  chiave  del  CUP,  dal
sistema di monitoraggio attuativo competente. 
    Occorre chiedere un  altro  CUP,  in  sostituzione  di  uno  gia'
esistente, quando cambia in maniera sostanziale il  progetto  stesso,
ovvero  quando  cambia  l'oggetto  della   decisione   amministrativa
correlata alla finalita', alla classificazione  (tranne  in  casi  di
errore), alla localizzazione o al perimetro dell'intervento. 
    Un caso particolare, ad esempio, si verifica quando  il  soggetto
responsabile  (o  ente  titolare)  di  un  progetto  ha  facolta'  di
ritornare, in un momento  successivo,  sulla  decisione  iniziale  di
programmazione  dell'intervento,  scomponendo  l'iniziativa  in  piu'
progetti, ciascuno dei quali caratterizzato da un quadro economico di
spesa distinto. In  questo  caso  sara'  necessario  richiedere  alla
Struttura di  supporto  CUP  (tramite  l'apposita  funzione  presente
nell'applicativo CUP «Invio richiesta modifica CUP») la scissione del
CUP iniziale in due o piu'  codici.  Il  CUP  associato  al  progetto
iniziale sara', a seconda dei casi, revocato o cancellato. Oppure  al
contrario, l'ente  potrebbe  accorpare  piu'  progetti  in  un  unico
progetto e, quindi, dovra'  avere  cura  di  utilizzare,  secondo  le
medesime modalita' sopra descritte, la funzione di «fusione dei CUP».
In tutti e due i casi all'interno dei  corredi  informativi  dei  CUP
coinvolti saranno riportate, in  modo  strutturato,  le  informazioni
necessarie per ricostruire i diversi cambiamenti dei CUP legati  alle
modifiche delle decisioni di realizzare le diverse iniziative. 
    In  ragione  delle  gravi  conseguenze  derivanti  dalla  mancata
corretta  apposizione  del   CUP,   ora   elemento   essenziale   per
l'identificazione della destinazione delle  risorse  pubbliche,  deve
rilevarsi che la condotta, di norma omissiva, tenuta al riguardo  dal
soggetto  responsabile  di  detta  apposizione,  a  prescindere   dal
possibile rilievo della condotta stessa anche in  ambito  penale,  e'
suscettibile di essere  qualificata  in  termini  di  responsabilita'
dirigenziale, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero puo' dare luogo a responsabilita'  erariale,  ex
art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20.  Vanno  in  questa  sede,
altresi',  ricordati,  specificamente  in  punto  di  responsabilita'
erariale, gli obblighi di denuncia di cui  all'art.  52  del  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
    In fase  di  controllo  amministrativo  e  contabile  degli  atti
amministrativi  di  finanziamento/autorizzazione  dei   progetti   di
investimento   pubblico,    la    responsabilita'    del    controllo
sull'esistenza,  sulla  validita'  e  sulla   correttezza   dei   CUP
identificativi degli  interventi  finanziati,  ricade  principalmente
sugli uffici di controllo: Uffici centrali di bilancio  e  Ragionerie
territoriali dello Stato, ai sensi della legge n. 123 del  2011,  per
le strutture ministeriali e le relative  articolazioni;  collegi  dei
revisori, per quanto di  competenza,  per  regioni,  enti  locali  ed
amministrazioni ad ordinamento autonomo. 
Strumenti di supporto al processo di verifica e controllo degli  atti
  di   finanziamento   quanto   all'identificazione   univoca   degli
  investimenti pubblici finanziati 
    Esistono  degli  strumenti  informativi,  a  disposizione   delle
amministrazioni emananti, dei soggetti partecipanti, dei  beneficiari
e dei  soggetti  deputati  al  controllo  degli  atti,  in  grado  di
assistere il controllo dell'identificazione degli investimenti  negli
atti amministrativi di finanziamento/autorizzazione. 
    Quanto alla verifica della correttezza, della validita'  e  della
natura dei CUP, il DIPE mette a disposizione la banca dati ad accesso
aperto e in formato open data OpenCUP, all'indirizzo: 
    http://opencup.gov.it/homepage 
    e servizi  di  interoperabilita'  tramite  l'attivazione  di  web
services sincroni o asincroni del sistema CUP. 
    Per quanto riguarda la verifica degli adempimenti  informativi  e
di certificazione presso la  Banca  dati  nazionale  di  monitoraggio
MOP-BDAP,  disposti  dai  programmi  di  spesa,  la   RGS   mette   a
disposizione delle amministrazioni pubbliche, su richiesta, l'accesso
all'area operatori della banca dati OpenBDAP, all'indirizzo: 
    http://www.bdap.tesoro.it/openbdap/pagine/login.aspx 
    In quest'ultima, sono disponibili appositi cruscotti e report per
la verifica delle fasi istruttorie dei finanziamenti  che  richiedono
segnalazioni vincolanti  di  monitoraggio  (es.  richiesta  del  CIG,
emanazione  del  bando  di  gara,  approvazione   dell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto, ecc.). 
    Per le amministrazioni emananti, responsabili  dei  programmi  di
spesa, e', inoltre, in fase di collaudo presso la RGS una piattaforma
di accesso ai finanziamenti che consentira' di creare una  anagrafica
delle  norme  di  finanziamento,   di   gestire   le   richieste   di
finanziamento e l'istruttoria dei progetti, attraverso una  procedura
guidata di  verifica  automatica,  che  assiste  tutte  le  fasi  del
processo amministrativo di emanazione/controllo/efficacia degli  atti
che dispongono  assegnazioni  di  risorse  a  specifici  progetti  di
investimento pubblico. 
Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei progetti finanziati da parte
  delle  amministrazioni  titolari,  ai  sensi  del  comma   2-quater
  dell'art. 11, della legge n. 3/2003 
    I soggetti titolari di progetti di  investimento  sono  tenuti  a
pubblicare  annualmente,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti
istituzionali, l'elenco dei progetti finanziati, indicandone il  CUP,
l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data  di
avvio  del  progetto  e  lo  stato  di   attuazione   finanziario   e
procedurale. 
    I dati riportati, ai fini di trasparenza  e  accountability,  nei
siti istituzionali delle amministrazioni titolari  e  riguardanti  lo
stato di attuazione dei progetti di investimento pubblico, per motivi
di correttezza, coerenza e razionalita'  amministrativa  non  possono
essere diversi da quelli  conferiti  dalle  medesime  amministrazioni
titolari ai sistemi di monitoraggio delle  pubbliche  amministrazioni
in ottemperanza agli obblighi di legge. 
    Pertanto, per garantire  la  certezza  e  la  coerenza  dei  dati
amministrativi diffusi ai cittadini, il  DIPE,  la  RGS  e  il  DPCoe
concordano modalita' per fornire  alle  amministrazioni  titolari  il
necessario supporto tecnico per  assicurare  la  riconciliazione  dei
dati pubblicati nei siti delle amministrazioni  titolari  con  quelli
contenuti  nei  sistemi  informativi  di  monitoraggio   di   propria
competenza. Tali  modalita'  possono  consistere  nello  sviluppo  di
appositi quadri informativi, relativi agli investimenti di competenza
dei singoli titolari, presso i siti web ad  accesso  libero  OpenCUP,
OpenBDAP   e   OpenCoesione,   che   le   amministrazioni    titolari
pubblicheranno,   in   apposita   sezione   dei   propri   siti   web
istituzionali, attraverso collegamenti ipertestuali.