Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni  di  cui  al  decreto  le
societa' cooperative: 
    a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese.
Le societa' cooperative che non dispongono di  una  sede  legale  e/o
operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le
norme  di  diritto  civile  e  commerciale  vigenti  nello  Stato  di
residenza e iscritte nel  relativo  registro  delle  imprese;  per  i
predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede operativa  sul
territorio italiano deve essere dimostrata  alla  data  di  richiesta
della prima  erogazione  dell'agevolazione,  pena  la  decadenza  dal
beneficio, fermo restando che gli  investimenti  di  cui  all'art.  3
devono essere realizzati nel territorio nazionale; 
    b) che si  trovano  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri
diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano
sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni
tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata  dal
regolamento di esenzione; 
    c) operanti in tutti i settori produttivi. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni le societa' cooperative: 
    a)  che  rientrano  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    b)  che  non  hanno  restituito  somme  dovute   a   seguito   di
provvedimenti definitivi  di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero. 
  3. Sono, in ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  le  societa'
cooperative: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda.