Art. 4 Presentazione delle richieste di finanziamento 1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le societa' cooperative proponenti sono tenute a presentare, secondo le modalita' e nei termini indicati al successivo comma 2, la seguente documentazione: a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2; b) piano di attivita' per investimenti, oppure per esigenze di liquidita', contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3; c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato n. 4, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al precedente comma 1 possono essere presentate alle societa' finanziarie a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'indirizzo di posta elettronica certificata che sara' reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle societa' finanziarie. 3. Ciascuna societa' cooperativa puo' presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell'arco di trentasei mesi.