Art. 4 
 
           Presentazione delle richieste di finanziamento 
 
  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto,  le
societa' cooperative proponenti sono tenute a presentare, secondo  le
modalita' e nei termini indicati al successivo comma 2,  la  seguente
documentazione: 
    a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni
riportate nello schema di cui all'allegato n. 2; 
    b) piano di attivita' per investimenti, oppure  per  esigenze  di
liquidita', contenente le informazioni riportate nello schema di  cui
all'allegato n. 3; 
    c)  nel  caso  in  cui  il  valore  del  finanziamento  agevolato
richiesto    sia    pari    o    superiore    a    euro    150.000,00
(centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un
suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di
cui all'allegato n. 4, in merito ai dati necessari per  la  richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni. 
  2. La richiesta di  finanziamento  agevolato  e  la  documentazione
indicata  al  precedente  comma  1  possono  essere  presentate  alle
societa' finanziarie a partire  dal  quindicesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata che sara' reso disponibile nelle competenti  sezioni  dei
siti web del Ministero e delle societa' finanziarie. 
  3. Ciascuna societa' cooperativa puo' presentare una  sola  domanda
di finanziamento agevolato nell'arco di trentasei mesi.