Art. 8 
 
Monitoraggio delle iniziative e  obblighi  a  carico  delle  societa'
                             cooperative 
 
  1. Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate,
le  societa'  cooperative  beneficiarie  trasmettono  alle   societa'
finanziarie una relazione sulle  attivita'  svolte  che  descriva  il
contesto di riferimento, gli investimenti  realizzati,  i  principali
risultati  raggiunti  in  termini  di   consolidamento   e   sviluppo
dell'attivita', le ricadute occupazionali. Per le iniziative  di  cui
al precedente art. 3,  comma  1,  lettera  b),  la  relazione  dovra'
altresi' riportare le modalita' di utilizzo del finanziamento erogato
ai sensi del decreto. 
  2. La relazione di cui al precedente  comma  1  e'  trasmessa,  con
cadenza annuale, a partire dall'esercizio successivo a quello in  cui
e' intervenuta la completa erogazione del finanziamento e per  i  tre
anni successivi. 
  3. Le societa' cooperative beneficiarie devono altresi': 
    a) consentire e  favorire  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo
svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione  e  monitoraggio
eventualmente disposti dal Ministero o  dalle  societa'  finanziarie,
nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea  e
da altri organi dell'Unione  europea  competenti  in  materia,  anche
mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato  di
avanzamento dei programmi  e  le  condizioni  di  mantenimento  delle
agevolazioni; 
    b) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero  o  dalle  societa'
finanziarie.