Art. 8 Monitoraggio delle iniziative e obblighi a carico delle societa' cooperative 1. Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le societa' cooperative beneficiarie trasmettono alle societa' finanziarie una relazione sulle attivita' svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell'attivita', le ricadute occupazionali. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), la relazione dovra' altresi' riportare le modalita' di utilizzo del finanziamento erogato ai sensi del decreto. 2. La relazione di cui al precedente comma 1 e' trasmessa, con cadenza annuale, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui e' intervenuta la completa erogazione del finanziamento e per i tre anni successivi. 3. Le societa' cooperative beneficiarie devono altresi': a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal Ministero o dalle societa' finanziarie, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dalle societa' finanziarie.