Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono essere quelle tradizionali della zona, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 2. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera e a pergola con parete inclinata. La densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 80 mila gemme per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. 3. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite. 4. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» devono assicurare un titolo alcolico volumico naturale minimo di 9.5% vol. 5. I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» sono idonei anche per produrre vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. I superi di uva eccedenti i limiti di resa ad ettaro fino ad un massimo del 20% provenienti dalle sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna sono idonei per produrre vini a denominazione di origine controllata «Bardolino», Bardolino Classico, Bardolino Chiaretto, Bardolino Chiaretto Classico, Bardolino Chiaretto Spumante Bardolino Novello e Bardolino Novello Classico, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e darne comunicazione al competente organismo di controllo. 6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di resa di cui sopra, purche' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 7. La Regione Veneto, su richiesta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate e le organizzazioni professionali della regione, prima della vendemmia, con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, puo' aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima di uva ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non e' consentito ulteriore supero. Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. 8. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva, di cui al comma precedente, eccedente la resa di cui al comma 3, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima dello specifico provvedimento regionale.