Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a) dei vini a denominazione di origine controllata «Bardolino». Tuttavia, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Verona a condizione che i prodotti derivino dalle uve provenienti dai soli vigneti di pertinenza aziendale. 2. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine, oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita di vino. 3. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» e' ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varieta' di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovra' essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l'immissione al consumo. 4. Nella composizione della partita dei vini di una singola sottozona, e' consentito il taglio fino ad un massimo del 15% del totale, con vini provenienti da un'altra sottozona. 5. Per i vini delle sottozone «Montebaldo», «La Rocca», «Sommacampagna» l'immissione al consumo potra' avvenire dall'1 settembre dell'anno successivo alla raccolta delle uve. 6. Per i vini delle sottozone Montebaldo, La Rocca e Sommacampagna non e' ammessa la pratica di arricchimento.