(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                          Prova all'origine 
 
    Gli  operatori  sono  iscritti  in   appositi   elenchi   gestiti
dall'organismo di controllo  ed  assicurano,  mediante  registrazioni
documentali in autocontrollo, soggette alla  verifica  dell'organismo
di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda  le  fasi  di
produzione del «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» di  cui  agli
articoli 3 e 5. Attraverso l'iscrizione in appositi  elenchi  gestiti
dalla struttura di controllo di tutti  i  componenti  della  filiera,
nonche' attraverso la denuncia delle quantita' prodotte, e' garantita
la tracciabilita' del prodotto. 
    Tutte le persone, fisiche e  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, sono assoggettate alla verifica da parte della struttura  di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e
dal relativo piano di controllo. 
    Le forme prodotte vengono identificate al momento della formatura
della cagliata negli stampi,  nel  corso  di  uno  dei  rivoltamenti,
mediante apposizione sullo  scalzo  di  una  matrice  a  rilievo  che
riporta la data di produzione  ed  il  bollo  CE  del  caseificio  di
produzione.