Art. 5. Metodo di ottenimento L'alimentazione delle bovine deve essere costituita da foraggi verdi e/o affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo; tali formaggi devono provenire per la maggior parte (almeno per il 50%) dalla zona geografica delimitata (vd. art. 3). Sono possibili eventuali integrazioni con cereali, mangimi concentrati e/o nuclei proteici. E' consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici. Il «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» si produce durante l'intero anno. Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 35 e i 37 °C con aggiunta di caglio bovino onde ottenere la cagliata in trenta minuti circa. E' consentita l'aggiunta di innesto naturale o fermento selezionato. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si effettua una prima rottura della cagliata seguita dalla semicottura della massa caseosa fino alla temperatura di 43-50°C e dalla successiva agitazione sul fuoco. Successivamente vengono utilizzati stampi idonei denominati «fassere». Devono altresi' essere effettuate adeguate pressature onde consentire lo spurgo del siero. Le salature possono essere effettuate a secco o in salamoia.