(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    Il marchio di conformita' e' dato dall'apposizione, su una  delle
due facce piane della forma che ha raggiunto almeno i  quarantacinque
giorni di stagionatura, del contrassegno cartaceo con il  marchio  di
colore rosso (quadricromia: C=0. M=95. Y=85. K=0 - immagine 1) per la
produzione che puo' avvenire  a  fondovalle  dal  1°  gennaio  al  31
dicembre e di colore blu  (quadricromia:  C=98.  M=72.  Y=12.  K=0  -
immagine 2) per la  produzione  d'alpeggio,  che  puo'  avvenire  nel
periodo che va dal 20 maggio al 20 ottobre; graficamente  riporta  al
centro il disegno di un campanaccio stilizzato che a sua volta ha  al
centro della campana una forma di formaggio  da  cui  si  stacca  uno
spicchio; lungo il contorno del campanaccio e' riportata  la  scritta
«Formai de  Mut»  D.O.P.,  mentre  lungo  il  profilo  interno  della
circonferenza che contiene  il  disegno  del  campanaccio  vi  e'  il
seguito del nome, ovvero «dell'Alta Valle  Brembana»  e  gli  estremi
normativi della registrazione regolamento CE 1107/96. 
    Lungo tutta la circonferenza esterna sono poi riprodotti ventidue
campanacci  stilizzati  racchiusi   da   un'ulteriore   circonferenza
esterna. Nel marchio  di  colore  blu  la  circonferenza  interna  ai
ventidue campanacci e' sostituita dalla scritta ripetuta «d'alpeggio»
(immagine 2). 
    Per il «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»  con  periodo  di
stagionatura superiore ai sei mesi, il marchio presenta le  identiche
caratteristiche  sopra  descritte  con   l'aggiunta   della   scritta
«Riserva»  ripetuta   sulla   circonferenza   interna   ai   ventidue
campanacci. (immagine 3 e 4). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Per l'applicazione del marchio e'  ammesso  l'utilizzo  di  colla
alimentare. 
    Il formaggio DOP «Formai de Mut dell'Alta  Valle  Brembana»  puo'
essere immesso al consumo  in  forme  intere  o  porzioni  di  forma.
L'attivita' di porzionatura e  confezionamento  e'  consentita  anche
fuori dalla zona di origine. 
    Al momento della sua immissione  sul  mercato  al  consumo,  ogni
incarto e/o confezione di formaggio «Formai de  Mut  dell'Alta  Valle
Brembana» DOP, deve recare la denominazione «Formai de Mut  dell'Alta
Valle Brembana» DOP e i marchi  sopradescritti  con  le  informazioni
corrispondenti ai requisiti di legge; in caso di particolari esigenze
di stampa i suddetti marchi potranno essere riportati anche in colore
nero o contrasto.