(Disciplinare-art. 6)
                               Art. 6. 
 
           Legame fra il prodotto e la zona di produzione 
 
    Le  condizioni  di  impianto  e  le  operazioni  colturali  degli
appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio  Rosso
di Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona  e  comunque
atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche. 
    Per la produzione del  «Radicchio  Rosso  di  Treviso»  del  tipo
tardivo e precoce sono da  considerarsi  idonei  i  terreni  freschi,
profondi, ben  drenati,  e  non  eccessivamente  ricchi  di  elementi
nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar
modo  sono   indicate   le   zone   di   coltivazione   con   terreni
argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e
con   una   situazione    climatica    caratterizzata    da    estati
sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni
asciutti,  inverni  che  volgono  precocemente  al   freddo   e   con
temperature minime fino a meno 10 gradi C. 
    I requisiti del «Radicchio  Rosso  di  Treviso»  dipendono  dalle
condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della  zona  di
produzione. La storia, l'evoluzione, la piu' che secolare  tradizione
delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche  dei
terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda
freatica,  comprovano  ampiamente  il  legame   della   coltura   del
«Radicchio Rosso di  Treviso»  con  l'ambiente  dove  attualmente  e'
coltivato.