Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato B del decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relativi  alla  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
approvati con il regolamento della riserva naturale  orientata  Monte
San Calogero  (Kronio)  di  cui  al  decreto  dell'assessore  per  il
territorio e  l'ambiente  del  26  luglio  2000  e  con  decreto  del
dirigente generale del Dipartimento  dell'ambiente  n.  1137  del  17
dicembre 2019 della Regione Siciliana, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi
e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche  ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero della transizione  ecologica
nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 per
la porzione di ZSC ricadente all'interno di aree naturali protette di
rilievo  regionale,  integrano  le  misure  di  salvaguardia   e   le
previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione  e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. 
  4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono comunicate entro i  trenta  giorni
successivi al Ministero della transizione ecologica. 
  6. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.