IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Vista la domanda presentata dalla O.P. Latium soc. coop.  agr.  con
sede legale in Via R. Piria, 6 - 00156 Roma, intesa  ad  ottenere  la
registrazione della IGP Olio di Roma, ai sensi del citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 25171 del 5 aprile 2019 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario  competente  la
predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza del 31 marzo 2021, acquisita con  nostro  prot.  n.
149610 del 31 marzo 2021 con la quale la O.P. Latium soc. coop. agr,,
ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da   qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione
geografica protetta Olio di Roma, ricadendo la stessa  esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione  a  titolo  provvisorio
faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Olio di Roma,
in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida  sulla  domanda  di
riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dalla  O.P.  Latium  soc.
coop. agr. assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello
nazionale della denominazione Olio di Roma, secondo  il  disciplinare
di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Olio di Roma.