Art. 5 In data 27 aprile 2029 (la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio»), il Ministero dell'economia e delle finanze corrispondera' alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarita' degli stessi fino alla «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», un premio fedelta' («Premio fedelta' intermedio») di ammontare variabile determinato in ragione di una percentuale, pari al 40%, della variazione media annua percentuale del Prodotto interno lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica italiana. Tale variazione sara' calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno di emissione dei titoli (ossia il 2021) e l'anno che precede la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» (ossia il 2028) e sara' arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso, il «Premio fedelta' intermedio» sara' non inferiore allo 0,4% e non superiore all'1,2% del valore nominale dei titoli detenuti. Alla data di scadenza dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze corrispondera' alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso del periodo di distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarita' degli stessi fino alla scadenza dei titoli, un premio fedelta' («Premio fedelta' finale») il cui ammontare corrispondera' alla somma di: i) un ammontare variabile determinato in ragione di una percentuale, pari al 60%, della variazione media annua percentuale del Prodotto interno lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica italiana. Tale variazione sara' calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno di emissione dei titoli (ossia il 2021) e l'anno che precede la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» (ossia il 2028) e sara' arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso, tale ammontare sara' non inferiore allo 0,6% e non superiore all'1,8% del valore nominale dei titoli detenuti; ii) un ammontare variabile determinato in ragione della variazione media annua percentuale del Prodotto interno lordo (come di seguito definito) nominale della Repubblica italiana. Tale variazione sara' calcolata prendendo in considerazione il periodo che intercorre tra l'anno che precede la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» (ossia il 2028) e l'anno che precede la loro scadenza (ossia il 2036) e sara' arrotondata alla seconda cifra decimale. In ogni caso, tale ammontare sara' non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore nominale dei titoli detenuti. Con il termine «Prodotto interno lordo» o «PIL» si intende: il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato valutato a valori correnti - Pil: il risultato finale dell'attivita' di produzione delle unita' produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei consumi intermedi e aumentata dell'IVA gravante e delle imposte indirette sulle importazioni. E' altresi' pari alla somma dei valori aggiunti a prezzi base delle varie branche di attivita' economica, aumentata delle imposte sui prodotti (compresa l'IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti (Sistema europeo dei conti, Sec 2010). La serie annuale del PIL nominale italiano assunta come parametro di riferimento per calcolare la variazione media annua percentuale sara' quella risultante dall'ultimo aggiornamento, precedente (i) ai fini del calcolo del «Premio fedelta' intermedio» e della «Prima componente» (come di seguito definita) del «Premio fedelta' finale», la «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», e (ii) ai fini del calcolo della «Seconda componente» (come di seguito definita) del «Premio fedelta' finale», la scadenza dei titoli, in ogni caso come disponibile nella base dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al sito internet www.istat.it - ovvero qualora non disponibile, quale resa disponibile su altra fonte di equipollente ufficialita'. Qualora non fosse disponibile alcuno dei valori che concorrono a determinare il PIL ovvero non fosse disponibile il PIL su alcuna altra fonte di equipollente ufficialita', il Ministero dell'economia e delle finanze determinera' il parametro di riferimento secondo criteri di ragionevolezza e buona fede, provvedendo a renderlo noto al pubblico, mediante comunicato stampa ed in conformita' al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. e delle relative istruzioni al tempo vigenti. Premio fedelta' intermedio. In ogni caso, il «Premio fedelta' intermedio» sara' non inferiore allo 0,4% e non superiore all'1,2% del valore nominale dei titoli detenuti. Il «Premio fedelta' intermedio» sara' dunque calcolato come descritto di seguito, dove: Parte di provvedimento in formato grafico Ipotizzando che «m» rappresenti l'anno di emissione dei titoli ed «n» l'anno precedente quello della «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sara' pari a: Parte di provvedimento in formato grafico Premio fedelta' finale. Il «Premio fedelta' finale» sara' pari alla somma della «Prima componente» e della «Seconda componente» calcolate come descritto di seguito. Prima componente. In ogni caso, la «Prima componente» sara' non inferiore allo 0,6% e non superiore all'1,8% del valore nominale dei titoli detenuti. La «Prima componente» sara' dunque calcolata come descritto di seguito, dove: Parte di provvedimento in formato grafico Ipotizzando che «m» rappresenti l'anno di emissione dei titoli ed «n» l'anno precedente quello della «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio», e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sara' pari a: Parte di provvedimento in formato grafico Seconda componente. In ogni caso, la «Seconda componente» sara' non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore nominale dei titoli detenuti. La «Seconda componente» sara' dunque calcolata come descritto di seguito, dove: Parte di provvedimento in formato grafico Ipotizzando che «n» rappresenti l'anno precedente a quello della «Data di pagamento del premio fedelta' intermedio» e «p» l'anno precedente quello di scadenza dei titoli, e arrotondando i tassi di crescita nominali annui (espressi in forma percentuale) alla seconda cifra decimale, la variazione media annua percentuale del PIL nominale, sempre arrotondata alla seconda cifra decimale, sara' pari a: Parte di provvedimento in formato grafico