Art. 9 
 
  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021  faranno
carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni
successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario
2037 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto
parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'onere per il pagamento del «Premio fedelta' intermedio»,  di  cui
all'art. 5, comma 1, del presente decreto, fara' carico  ad  apposito
capitolo che verra' istituito nello stato di previsione  della  spesa
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2029  e
corrispondente al capitolo 2224 (unita' di  voto  parlamentare  21.1)
dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'onere per il pagamento  del  «Premio  fedelta'  finale»,  di  cui
all'art. 5, comma 4, del presente decreto, fara' carico  ad  apposito
capitolo che verra' istituito nello stato di previsione  della  spesa
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2037  e
corrispondente al capitolo 2224 (unita' di  voto  parlamentare  21.1)
dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 aprile 2021 
 
                        p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni