Art. 3 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. I finanziamenti a tasso agevolato per le  finalita'  di  cui  al
presente decreto sono concessi fino ad un  importo  massimo  nominale
complessivo  pari  ad  euro  200.000.000,00  (duecentomilioni/00),  a
valere sulle somme disponibili, alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036  intestato
«M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L.296-06»,  istituito  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
  2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. gestisce il conto e le  risorse
di cui al comma  1  sulla  base  di  modalita'  contabili  idonee  ad
assicurare la separata rendicontazione delle stesse. 
  3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite  in  due
sezioni distinte: 
    a) nella misura di euro  180.000.000,00  (centottantamilioni/00),
destinata  ai  progetti  di  investimento  presentati  dai   soggetti
beneficiari di cui all'art. 4, comma 1; 
    b)  nella  misura  di   euro   20.000.000,00   (ventimilioni/00),
destinata  ai  progetti  di  investimento  presentati  dai   soggetti
beneficiari di cui all'art. 4, comma 2. 
  4. Al termine di presentazione delle domande le  eventuali  risorse
residue, in ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, possono  essere
destinate  al  finanziamento  delle  istanze  non  accolte  a   causa
dell'esaurimento  delle  somme  dell'altra  sezione,   nel   rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione delle medesime istanze.