(Linee guida-Linee guida)
Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti  sui
  bilanci di previsione delle regioni e delle province  autonome  per
  gli esercizi 2021-2023 (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti,
  legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art.  1,  comma  3,
  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1.  Al  fine  di  esercitare   compiutamente   la   funzione   di
orientamento delle attivita' di controllo, la Sezione delle autonomie
approva annualmente le linee guida per le relazioni del collegio  dei
revisori dei conti sui bilanci di previsione delle  regioni  e  delle
province autonome, in conformita' alle disposizioni di  cui  all'art.
1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
    Le presenti linee guida rappresentano uno strumento operativo per
la predisposizione da parte del collegio dei revisori dei conti della
relazione sul bilancio di previsione per gli esercizi  2021-2023.  La
finalita' principale della relazione  -  questionario  allegata  alle
linee guida consiste  nell'indicare  criteri  di  verifica  volti  ad
assicurare che il processo di programmazione  finanziaria  si  svolga
nel rispetto dei principi contabili generali e  delle  compatibilita'
economico-patrimoniali     dell'ente,     nel     presupposto     che
l'attendibilita', la congruenza e la coerenza dei  singoli  documenti
di programmazione rafforzino il grado di affidabilita'  del  bilancio
di previsione. 
    Nella   consapevolezza   che   l'evolversi    della    situazione
epidemiologica in atto da COVID-19 rendera' problematico,  anche  per
il 2021, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, con difficolta'
sia sul versante dell'entrata sia  su  quello  della  spesa,  occorre
considerare che  le  eccezionali  politiche  di  sostegno  agli  enti
territoriali,  attuate  anche  attraverso  alcune  flessibilita'   di
bilancio, non hanno natura strutturale e pertanto dovra' essere posta
la massima attenzione nei confronti di quei profili contabili che, in
termini  di  giudizio  prognostico  e  di   attendibilita',   possano
rivelarsi critici per la futura sana  gestione  economico-finanziaria
dell'ente. 
    La ricerca dell'equilibrio  del  bilancio,  invero,  impone  alle
amministrazioni regionali un impegno che non  si  limita  al  momento
genetico dell'approvazione del preventivo, ma che si mostra capace di
ricomprendere tutte le situazioni in corso di esercizio  nelle  quali
diventa  concreto  il  rischio  che  tale  equilibrio  possa   essere
compromesso. 
    Sussiste anche un ulteriore profilo dinamico nella considerazione
del  principio  di  continuita'   degli   esercizi   finanziari.   La
necessita',  imposta  da  tale  principio,  che  tra  le   previsioni
preventive e la successiva rendicontazione non vi siano soluzioni  di
continuita', fa si' che le risultanze del rendiconto costituiscano le
ineludibili premesse della programmazione successiva in  un  processo
dinamico  inteso  a  garantire,  innanzitutto,   il   prioritario   e
tempestivo rientro dagli eventuali disavanzi  accertati  in  sede  di
rendiconto. 
    Particolare  considerazione  merita,  anche   per   il   bilancio
preventivo   2021-2023,   l'applicazione   delle   regole   contabili
introdotte dal decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  con
riguardo  sia  alla  corretta  costruzione  del  «fondo   pluriennale
vincolato» e del «fondo crediti di dubbia esigibilita'», per  i  casi
di elevata difficolta' di riscossione di crediti  magari  fondati  su
accertamenti risalenti,  sia  alla  verifica  dell'adeguatezza  degli
accantonamenti per le  diverse  tipologie  di  rischio  (contenzioso,
altre passivita' potenziali, perdite di societa' partecipate, etc.). 
    Nel questionario  vengono  valorizzati  gli  ambiti  che  possono
rivelarsi   particolarmente   critici   per    la    sana    gestione
economico-finanziaria  dell'ente.  Precipuo  rilievo  assume  a   tal
riguardo,  in  relazione  agli  eccezionali  effetti  prodotti  dalla
pandemia, la gestione delle societa' partecipate  e  degli  enti  del
servizio sanitario regionale,  i  cui  riflessi  sul  bilancio  della
regione  influenzano  sensibilmente  la  corretta  valutazione  degli
andamenti della finanza territoriale. 
    La  puntuale  compilazione  del  questionario  oltre  ad   essere
funzionale alle esigenze  informative  sottese  alle  presenti  linee
guida agevolera' gli ulteriori approfondimenti  che  potranno  essere
oggetto di specifica istruttoria da parte delle sezioni regionali. 
    2. L'esigenza di focalizzare l'attenzione, anche per il  triennio
2021-2023, sugli effetti della normativa emergenziale,  ampliando  in
parte  i  quesiti  rispetto  alla  struttura  degli  anni  pregressi,
richiede   al   collegio   dei   revisori   un   importante   ausilio
collaborativo, anche oltre i confini dello specifico  campo  d'azione
di relativa pertinenza. Tuttavia, lo sforzo e' stato nel senso di non
alterare  la  tradizionale  prospettiva  della  razionalizzazione   e
semplificazione degli oneri di informazione. 
    In tal senso, lo schema di relazione del  collegio  dei  revisori
dei conti sui bilanci regionali di  previsione  2021-2023  e'  volto,
principalmente,  ad  integrare   le   informazioni   contabili   gia'
direttamente   estraibili   dalla   banca   dati    della    pubblica
amministrazione (BDAP), in considerazione degli obblighi per gli enti
di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196,  con  riguardo  non  solo  agli  schemi  di  bilancio   di   cui
all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili
analitici (allegati n. 6 e 7) e  al  piano  degli  indicatori  e  dei
risultati, ma anche  ai  numerosi  allegati  obbligatori  previsti  a
corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3,  del
decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2  del  principio  contabile
applicato 4/1). 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici
e,  in  prospettiva,  al  supporto  dell'attivita'  istituzionale  di
gestione pubblica, per la quale e'  essenziale  assicurare  la  piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli organi di Governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E' compito specifico dei revisori dei conti presso le  regioni  e
le province  autonome  verificare  che  i  canali  informativi  sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la  necessita'  di  integrare  le
informazioni  mancanti  o   di   rettificare   quelle   erronee.   In
particolare, si chiede di verificare la coerenza dei dati con  quanto
risultante dai documenti formalmente approvati,  avuto  riguardo,  in
particolare, ai contenuti  del  «Quadro  generale  riassuntivo»,  dei
prospetti «Equilibri di bilancio» e «Risultato  di  amministrazione»,
nonche' di quelli relativi alla composizione del disavanzo e relative
modalita' di copertura. 
    A tal fine, i revisori potranno registrarsi nel  sistema  BDAP  -
bilanci armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del  collegio
dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del  collegio  dei  revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione  «Area  operatori  BDAP»  della
home page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/ 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home page. 
    Resta ferma, comunque, la facolta'  delle  sezioni  regionali  di
controllo di effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie,
laddove il canale informativo sopra  richiamato  non  dovesse  essere
adeguatamente alimentato dagli enti e ogni qualvolta ne ravvisino  la
necessita' per il compiuto esercizio delle proprie funzioni. 
    3. Le presenti linee guida e la  relativa  relazione-questionario
costituiscono supporto operativo anche per l'attivita' delle  sezioni
di controllo delle regioni a statuto speciale e  delle  due  province
autonome, le quali, sulla base dei principi richiamati dalle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della  Corte  costituzionale,  le
utilizzeranno nel rispetto dei regimi di autonomia  differenziata  ad
esse applicabili. 
    In  quest'ambito,  potranno  svolgere,  ove   ne   ravvisino   la
necessita', approfondimenti istruttori su ulteriori profili contabili
e gestionali ritenuti di interesse, specie in materia di  vincoli  di
finanza  pubblica,  in  ordine  ai  quali  la   sesta   sezione   del
questionario non propone quesiti. 
    Resta inteso che le amministrazioni e  gli  organi  di  revisione
contabile dovranno garantire tutte le informazioni richieste  secondo
le indicazioni fornite dalle sezioni  di  controllo  territorialmente
competenti. A tal fine, i revisori degli enti in  questione  potranno
richiamare, negli appositi quadri  riservati  ai  chiarimenti  oppure
nella sezione «Note», la normativa speciale  eventualmente  applicata
in luogo di quella nazionale citata nel questionario, dando  evidenza
degli effetti prodotti da detta normativa in relazione ai profili  di
interesse richiamati nello schema di relazione. 
    4. In generale, il presente schema di relazione e' strutturato in
un questionario a  risposta  sintetica  da  scaricare  e  trasmettere
compilato mediante il sistema «Con.Te.» (Contabilita'  Territoriale),
applicativo  all'occorrenza   utilizzabile   anche   da   parte   dei
responsabili degli uffici regionali. 
    Al suo interno, il questionario si compone di  quesiti,  dedicati
all'acquisizione     di     informazioni     sia     di     carattere
qualitativo-testuale sia di  carattere  quantitativo,  attraverso  la
previsione di tabelle da compilare con dati numerici. 
    Le otto sezioni in cui e' ripartito,  individuano  distinte  aree
tematiche cosi' articolate: 
      la   prima   sezione   (Domande   preliminari)   realizza   una
ricognizione degli adempimenti di carattere contabile  e  finanziario
utili alla programmazione, con nuovi quesiti  intesi  a  indagare  la
coerenza della programmazione di  bilancio  rispetto  agli  obiettivi
dell'Agenda 2030; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile) attiene alle problematiche gestionali riguardanti la spesa
del personale, con particolare attenzione ai profili attuativi  della
nuova disciplina di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58 e  decreto  ministeriale  3  settembre  2019,  come  sara'  meglio
illustrato in prosieguo; 
      la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in
ordine  alle  coperture  finanziarie  finalizzate  al   conseguimento
dell'equilibrio  di  bilancio  e  un  focus  sulla  composizione  del
disavanzo presunto e sulle relative modalita' di copertura; 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' intesa a valutare il rispetto delle norme in tema  di
indebitamento, accantonamento e strumenti finanziari derivati; 
      la quinta sezione (Organismi partecipati) mira  ad  evidenziare
l'incidenza delle partecipazioni societarie sui  bilanci  degli  enti
proprietari, con nuovi quesiti specificamente  dedicati  alle  misure
previste per fronteggiare le difficolta' economico-patrimoniali degli
enti partecipati indotte dalla pandemia; 
      la sesta sezione (Rispetto dei saldi di  finanza  pubblica)  si
sofferma sulla gestione del  bilancio  in  conformita'  all'obiettivo
dell'equilibrio di competenza  di  cui  all'art.  1  della  legge  n.
145/2018; 
      la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e'  intesa  a
far luce sul bilancio economico consolidato,  sul  finanziamento  del
servizio sanitario regionale, sul disavanzo sanitario  e  sui  debiti
pregressi, nonche' sulla gestione dell'emergenza pandemica, anche con
riguardo alle spese rendicontate a valere sul Fondo protezione civile
e non ancora compensate al 31 dicembre 2020; 
      l'ottava sezione (Note) e' dedicata, infine, all'inserimento di
informazioni  integrative  utili  alla  miglior  comprensione   delle
risposte fornite ai quesiti. 
    5.  Merita   rilievo   segnalare   l'attenzione   riservata   dal
questionario all'analisi della programmazione regionale in  relazione
ai 17 obiettivi (Sustainable  Development  Goals,  SDGs)  dell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, quale strategia
per  il  conseguimento  di  una  trasformazione   sostenibile   della
societa', dell'economia e dell'ambiente. 
    Per  diffondere  i   contenuti   e   aumentare   i   livelli   di
consapevolezza sugli SDGs, mediante un ampio coinvolgimento e ascolto
delle comunita' locali e il perseguimento degli obiettivi  fissati  a
livello internazionale, il ruolo delle regioni e dei  governi  locali
e' fondamentale, soprattutto nell'attuale contesto economico  sociale
determinato dall'emergenza pandemica. 
    In particolare, le regioni dovranno dotarsi, attraverso  adeguati
processi informativi e partecipativi, di una complessiva strategia di
sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo  alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. 
    6. Importanti  elementi  di  novita'  presenti  nel  questionario
attengono, poi, alla doverosa attenzione nei confronti degli  effetti
della pandemia sugli andamenti della spesa sanitaria regionale, sulla
tenuta degli specifici equilibri di settore,  nonche'  sull'efficacia
delle  misure  straordinarie  messe   in   campo   per   fronteggiare
l'emergenza. 
    Sono  stati  cosi'  inseriti,  nella  sezione  del   questionario
dedicata all'analisi del Servizio sanitario regionale, nuovi quesiti,
tra  i  quali  si  segnalano  quello  sugli  acquisti  in  deroga  di
prestazioni sanitarie per le esigenze del  contrasto  alla  pandemia,
nonche' quello sulla considerazione, gia' in sede previsionale, degli
effetti economico-finanziari del mutamento dei  flussi  di  mobilita'
interregionale, originato dalle misure restrittive della liberta'  di
circolazione  dei  cittadini,  anche  ai  fini  della   garanzia   di
equilibrio del Servizio sanitario regionale. 
    7. Un altro tema specifico di attenzione ha riguardato  la  spesa
di personale. Invero, con l'art. 33, comma 1,  del  decreto-legge  n.
34/2019, e' stato introdotto un nuovo dispositivo  legislativo  sulla
spesa di  personale,  incentrato  sulla  sostenibilita'  finanziaria,
nonche' su una classificazione per fasce demografiche  e  su  «valori
soglia» di spesa massima, correlati anche alla  media  delle  entrate
correnti nel triennio (la disciplina di attuazione e'  contenuta  nel
citato decreto ministeriale 3 settembre 2019). 
    In attuazione  di  tale  nuova  disciplina,  e'  consentito  alle
regioni assumere  personale  a  tempo  indeterminato,  di  la'  dagli
attuali e  vigenti  vincoli  assunzionali,  rigidamente  ancorati  al
rispetto del turn-over. 
    Si ritiene importante,  quindi,  valutare  l'impatto  prospettico
della novita' legislativa  sulla  programmazione  di  tale  specifico
aggregato di spesa, anche in relazione alla sua incidenza sul  volume
delle entrate correnti, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di
bilancio, che, tra l'altro, nella sua dimensione  pluriennale,  forma
oggetto, nel richiamato art. 33, di specifica asseverazione da  parte
dell'organo di revisione. 
    A tale riguardo, sono  stati  introdotti,  rispetto  al  passato,
specifici quesiti attinenti alla considerazione in sede  previsionale
degli effetti della novita' legislativa, anche in relazione al  piano
triennale del fabbisogno di personale 2021-2023. 
    8. Per procedere alla compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area  Servizi,  link:
https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla  piattaforma  di
finanza territoriale FITNET,  tramite  utenza  SPID  di  2°  livello.
Nell'area CONTE e' possibile scaricare il file  del  questionario.  A
compilazione conclusa, tale file dovra' essere trasmesso  utilizzando
la funzione QUESTIONARIO > QUESITI > UPLOAD QUESITI; il modello vuoto
sara' scaricabile dalla home  page  di  CONTE,  dal  box  Utilita'  >
Schemi/Modelli     e     dovra'     essere     cosi'      denominato:
Bilancio_Previsione_Regione_Anni                            (esempio:
Bilancio_Previsione_Molise_2021-2023). 
    Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione. 
    Gli utenti gia' abilitati che non dispongano  di  SPID,  dovranno
prioritariamente dotarsene e, al  momento  dell'accesso,  il  sistema
riconoscera' il  profilo  attivo  o  i  profili  attivi  a  lui  gia'
associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione  dovra'  essere
richiesta. 
    I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di  utenza  SPID
di 2° livello,  accedere  al  sistema,  al  fine  di  procedere  alla
registrazione e alla profilazione di competenza. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del  proprio   provider,   mentre,
nell'applicativo FITNET sara' possibile, come in passato,  contattare
l'assistenza, attraverso  l'inserimento  di  una  segnalazione  nella
dedicata maschera d'inserimento.