Art. 3 
 
                               Deroghe 
 
  1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  il
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal  medesimo
individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione,
in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95,  96,
97, 98 e 99; 
    - regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  articoli  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; 
    - regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 articoli 7 e 8; 
    - regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39,  40,
41, 42 e 119; 
    - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8,  9,  10,  10
bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e  20  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.
445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; 
    - decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.
357, articolo 5; 
    - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; 
    - decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105 articolo 8; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n.  380,
articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24,  da
27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.  120
nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 2008/98 CEE; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,  n.
31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente  alla  semplificazione
delle procedure ivi previste; 
    - leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche  di  natura
organizzativa, strettamente connesse alle  attivita'  previste  dalla
presente ordinanza, oltre che dei  piani  urbanistici  comunali,  dei
piani  e  dei  progetti  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio
marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali,
generali e di settore comunque denominati. 
  2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono
avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli
articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la
redazione  della  perizia  giustificativa   di   cui   al   comma   4
dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di  partecipazione
di cui al comma 7  dell'articolo  163  possono  essere  derogati.  Di
conseguenza e' derogato il termine di  cui  al  secondo  periodo  del
comma 10 dell'art. 163. 
  3. Il Commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi
di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai
seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
    - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione; 
    - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo  di  consentire
la semplificazione della procedura  di  affidamento  e  l'adeguamento
della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti
di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98  e'  riferita  alle
tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da
esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto
emergenziale; 
    - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni  e  servizi
omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale; 
    - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente  ed
autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di
qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza; 
    - 40 e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di  comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal
contesto emergenziale lo richiedono; 
    - 60, 61 e  85,  allo  scopo  di  semplificare  e  accelerare  la
procedura per la scelta del contraente; 
    - 63, comma,  2  lett.  c)  relativamente  alla  possibilita'  di
consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui
alla presente ordinanza. Tale deroga, se  necessaria,  potra'  essere
utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti  cui  affidare  la
verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma
6, lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    - 77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari  di  gara
anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC; 
    - 95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio  di
aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla norma; 
    - 97, relativamente alla possibilita' di esercitare  la  facolta'
di esclusione automatica  fino  a  quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non e' inferiore a cinque; 
    - 31, allo scopo di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario,
l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti
appaltanti, anche dipendenti  di  ruolo  di  altri  soggetti  o  enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e
dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali; 
    - 24, allo scopo di autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso
di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento
delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle
esigenze emergenziali; 
    - 25, 26 e 27, allo scopo di  autorizzare  la  semplificazione  e
l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 
    -  157,  allo  scopo  di  consentire  l'adozione   di   procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla
presente ordinanza; 
    -  105,  allo  scopo  di  consentire  l'immediata  efficacia  del
contratto di subappalto a far data dalla richiesta  dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le
modalita'  descritte  all'articolo  163,   comma   7,   del   decreto
legislativo n. 50/2016;  limitatamente  all'indicazione  obbligatoria
della terna dei subappaltatori di cui al comma 6; 
    - 106, allo scopo di consentire varianti anche  se  non  previste
nei documenti di gara iniziali e allo scopo di  derogare  ai  termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. 
  4. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla
presente ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali  soggetti
attuatori  possono   verificare   le   offerte   anomale   ai   sensi
dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  richiedendo
le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente  un
termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque
non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito
del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato
ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o
forniture eventualmente gia' realizzata.